SENTENZA N. 58
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1164 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il
27 maggio 1972 dal pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di
Panati Silvano ed altro, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre
1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975
il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Silvano Panati ed altro,
il pretore di Viareggio, con ordinanza 27 maggio
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata costituirebbe un'ipotesi
di conferimento di potestà normativa ad un organo diverso da quello
legislativo, in base ad una delega priva di limiti di contenuto ed in
violazione del principio della riserva di legge penale.
Sotto il primo profilo, la questione s'inquadrerebbe negli orientamenti
già espressi con sentenza
n. 26 del 1966 della Corte.
In questa sede non vi é stata costituzione di parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, é ritualmente
intervenuto, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Premesso che la censurata disposizione punisce, a titolo contravvenzionale, "chiunque non osservi una
disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o
aeronautico ovvero delle zone portuali di navigazione interna", l'Avvocatura
deduce che il principio di legalità della pena sarebbe salvo nel caso di
inosservanza non solo di leggi formali, ma pure di provvedimenti di un'autorità
non legislativa. Al riguardo, richiama la sentenza n. 168 del
1971 di questa Corte sull'art. 650 del codice penale, nonché le posizioni
dottrinarie in tema di norme penali in bianco.
Considerato in diritto
1. - É stato denunziato a questa Corte l'art. 1164 del codice della
navigazione, in riferimento agli artt.
25 e 70 della Costituzione: si assume che detta norma, prevedendo una sanzione
penale non solo per inosservanza di legge, bensì anche di regolamenti o
provvedimenti amministrativi, violerebbe il principio della riserva di legge in
materia penale e conferirebbe una potestà legislativa a un organo diverso da
quello costituzionalmente competente.
2. - A prescindere dal problema dogmatico sulla natura giuridica della
norma penale in bianco, é sufficiente richiamare l'indirizzo giurisprudenziale
di questa Corte. Con sentenza n. 26 del
1966 é stato affermato che il principio di legalità é violato solo quando
"non sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato - non importa se
proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge - a
indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il
contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla
trasgressione dei quali deve seguire la pena" (vedasi in conformità la sentenza n. 61 del
1969). La successiva sentenza n. 168 del
1971, pronunziando sulla legittimità dell'art. 650 cod. pen.
- il cui precetto é analogo a quello della norma denunziata - ha statuito che
"la materialità della contravvenzione é descritta tassativamente in tutti
i suoi elementi costitutivi" e, coerentemente con la sentenza n. 8 del
1956, secondo cui la norma in bianco (in quella specie: l'art. 650 cod. pen.) "presuppone ed espressamente richiede la
legittimità dei provvedimenti dati dall'autorità competente", precisa che
"spetta al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia
stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge".
Nella specie, l'art. 1164 del codice della navigazione deve essere
interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti amministrativi
devono pur sempre trovare in una legge determinazioni sufficienti al
soddisfacimento del principio di legalità.
Pertanto, la questione é infondata.
3. - Per le stesse ragioni, la questione é infondata anche in riferimento all'art. 70 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1164 del codice della navigazione, sollevata, in
riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.