SENTENZA N. 57
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 85 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9
dicembre 1972 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile
vertente tra Gumina Salvatore e Tranchina
Lucrezia, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore
Michele Rossano.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile - promosso da Gumina
Salvatore nei confronti di Tranchina Lucrezia e
pendente davanti al tribunale di Palermo - l'avvocato Nicolò Porcaro rinunziò
al mandato conferitogli dal Gumina e non venne sostituito.
Con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1970 il tribunale di Palermo condannò
il Gumina a pagare alla Tranchina
la somma di lire 501.315, oltre alle spese. Copia di tale sentenza fu
notificata in data 22 gennaio 1971 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170, primo comma, del
codice di procedura civile - all'avvocato Porcaro. Altra copia della stessa
sentenza fu notificata il 5 febbraio 1971 personalmente al Gumina,
al suo domicilio.
Con atto notificato il 6 marzo 1971 il Gumina
propose appello a mezzo del nuovo procuratore avv.
Francesco di Gangi. L'altra parte, Tranchina Lucrezia, eccepì l'inammissibilità dell'appello
perché notificato il 6 marzo 1971, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica
della sentenza di primo grado al procuratore costituito avv. Porcaro,
effettuata il 22 gennaio 1971.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
La questione di legittimità costituzionale, sollevata nell'ordinanza di rimessione, concerne l'art. 85 cod. proc.
civ. - nella parte in cui dispone che "la revoca
o la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia
avvenuta la sostituzione del difensore" - per violazione dei principi di
eguaglianza e di diritto di difesa, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma, e 24 della
Costituzione.
Secondo l'ordinanza - poiché a norma degli artt.
170 e 285 cod. proc. civ.
debbono notificarsi al procuratore, che ha rinunciato alla procura e non é
stato sostituito, tutti gli atti, e, quindi, anche quelli tassativamente
elencati nell'art. 292 cod. proc. civ., da notificare personalmente al contumace -
l'art. 85 citato violerebbe detti principi costituzionali, data la posizione
"sostanzialmente eguale del contumace a quella della parte nel caso che il
suo difensore rinunci alla procura".
La questione non é fondata.
Invero non può condividersi l'affermata sostanziale equiparazione della
situazione processuale del contumace a quella della parte costituita, nel caso
di rinuncia del difensore, fino alla sostituzione dello stesso.
Nei confronti della parte contumace l'attuale disciplina stabilisce preclusioni
determinate dall'esigenza che la parte regolarmente costituita non risenta danno per il ritardo nello svolgimento del processo;
e nel contempo contiene tale esigenza in previsti limiti a tutela del contumace
in coerenza con il principio di eguaglianza. E a tale principio é inspirato
l'art. 292 cod. proc. civ., che prescrive la notificazione personale al
contumace degli atti in esso tassativamente elencati, notificazione alla quale
non é estraneo l'interesse della parte costituita, in relazione alla prova e
alla natura degli atti notificati. E a detto principio deve ricondursi l'art.
294, che ammette la rimessione in termini se il
contumace dimostri "che la nullità della citazione o della sua
notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la
costituzione é stata impedita da causa a lui non imputabile". La revoca o
la rinuncia alla procura, invece, attengono alla ben diversa situazione della
regolare costituzione in giudizio della parte e dell'esigenza di un ordinato
svolgimento del processo in coerenza con i principi dell'art. 24 della
Costituzione, il quale - come questa Corte ebbe ad affermare (sentenza 8 marzo
1957, n. 46) - col proclamare la difesa diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento rende concreto il diritto alla tutela in giudizio
previsto dal primo comma dello stesso articolo; e per tali caratteri di
inviolabilità e concretezza (come questa Corte ribadì con la sentenza 16 marzo
1971, n. 47), il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva
dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo e il compito del
difensore ha importanza essenziale nel dinamismo dello svolgimento processuale,
sì da essere considerato in dottrina e in giurisprudenza come un caso di
rappresentanza legale. Tali considerazioni non vengono
adeguatamente contestate nell'ordinanza di rimessione
con l'obiezione che, nel caso di negligenza del difensore, il diritto di difesa
si risolve in un diritto al risarcimento del danno di difficile attuazione. In
vero il diritto di difesa non é garantito dalla Costituzione fino a rendere
inefficaci le preclusioni che la negligenza può determinare, data la libertà di
scelta che spetta alle parti, così come non può ritenersi che
In proposito va aggiunto che la parte, ai sensi dell'art. 85 citato, ha l'onere di immediata sostituzione del
difensore nelle ipotesi di revoca e di rinuncia del medesimo, e ciò anche
nell'interesse della controparte di avere un contraddittorio ritualmente costituito; e che l'eventuale negligenza della
parte non può certo indurre a far ritenere applicabili norme che disciplinano
la situazione completamente diversa della contumacia, nella quale si prescinde
da ogni indagine circa la negligenza della parte non costituita.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 85 del codice di procedura civile, nella parte in cui
dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla detta procura
non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la
sostituzione del difensore, sollevata dalla Corte di appello di Palermo, con
ordinanza 9 dicembre 1972-17 febbraio
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.