SENTENZA N. 55
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 4, lett. e, e 18 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa
il 13 novembre 1972 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Foti Natale, iscritta al n. 406 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visti gli atti di costituzione della parte civile Crignola
Maria e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974
il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Pierangelo Parravicini,
per Crignola Maria, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale pendente davanti al tribunale di Como a
carico di Natale Foti, imputato di omicidio colposo
per avere provocato l'uscita dalla sede stradale dell'autovettura da lui
guidata (senza patente) e l'urto contro un palo di cemento, con conseguenti
gravi lesioni del trasportato Luigi Montrasio, che poi
decedeva in ospedale,
Il tribunale, ritenuta non fondata l'istanza di estromissione del
responsabile civile, con ordinanza del 13 novembre 1972, rilevato che la
persona trasportata qualora riporti danno ancorché
coperto da assicurazione (come nella specie), per il combinato disposto dei
citati articoli 4, lett. c, e 18 non ha azione diretta contro l'assicuratore,
non avendo i trasportati diritto ai benefici derivanti dai contratti di
assicurazione obbligatoria, e rilevato altresì che tale esclusione (che trae
origine anche dal disposto di cui al secondo comma dell'art. 2) "comporta
una disparità di trattamento tra persone che versano nella stessa situazione di
vittime della strada e di danneggiati, riservando la legge l'azione di cui
sopra unicamente ai danneggiati non trasportati", ha considerato rilevante
e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale degli artt.
2, comma secondo, 4, lett. c, e 18 della legge n. 990
del 1969, nella parte in cui dette norme non pongono l'obbligo di assicurazione
relativamente alla responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate
e negano a dette persone l'azione diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'assicuratore.
2. - Davanti a questa Corte si é costituita Maria Crignola,
parte civile nel procedimento penale a quo ed ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Secondo la parte privata, la questione sarebbe fondata. L'art. 3 della
Costituzione sarebbe violato dalle norme denunciate, oltre che per le ragioni
indicate in ordinanza, anche perché, in base al richiamo che l'art. 1 (comma
primo) fa all'articolo 2054 del codice civile, l'obbligo dell'assicurazione
riguarderebbe anche i soggetti del rapporto di trasporto (art. 1681 del codice
civile); perché le vittime della strada (tra le quali
rientrano le persone trasportate a qualsiasi titolo che subiscano danni per la
circolazione dei veicoli a motore), data la finalità sociale della legge, non
possono essere trattate in modo differenziato; perché il richiamo
all'assunzione volontaria del rischio non é sufficiente ad escludere una parte
dei trasportati; e perché infine, in caso di assicurazione volontaria per i
trasportati, a questi é negata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore
ed agli stessi sono opponibili dall'assicuratore le eccezioni contrattuali, e
poi "in altra occasione viene tutelata un'assunzione di rischio posta in
essere volontariamente dall'assicurato".
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le deduzioni
presentate dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto a questa Corte di
voler dichiarare non fondata la questione. Osservato preliminarmente che
l'assunto del tribunale é formulato genericamente ed apoditticamente,
ha rilevato che nella differenziata disciplina di cui alle
norme oggetto di denuncia, non poteva ravvisarsi alcuna irrazionale
arbitrarietà. Infatti, é intuitiva la differenza tra la situazione del terzo,
utente della strada e del trasportato dal veicolo che provoca l'incidente
dannoso, atteso che quello si limita soltanto ad usare la strada e questo,
invece, si sceglie liberamente il vettore e si assume volontariamente il
rischio connesso alla conduzione e alla circolazione del mezzo, e sarebbero
ipotizzabili collusioni tra trasportato e vettore. Ed in secondo luogo, é
altrettanto innegabile la diversità delle situazioni previste dagli artt. 1, ultimo comma, e 2, comma secondo,
ultima parte, e dall'art. 4, lett. c, essendo le prime qualificate da
ulteriori, particolari circostanze ritenute dal legislatore tali da
giustificare la più ampia tutela di un affidamento fondato su elementi
obiettivi ed essendo invece le altre situazioni basate su mere valutazioni
soggettive (dei trasportati).
4. - All'udienza del 18 dicembre
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Como solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. c,
e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti), perché non é prevista l'obbligatorietà del contratto di assicurazione
per i danni riportati dalle persone trasportate e perché non é data a queste
persone che abbiano riportato danno ancorché coperto da assicurazione, azione
diretta nei confronti dell'assicuratore.
2. - La questione, sotto entrambi i profili, non é fondata. C'é anzitutto
da ricordare che la normativa denunciata, e più propriamente l'art. 1, comma
terzo, della legge n. 990 del 1969 (che non é stato richiamato in modo
specifico nell'ordinanza), trova riscontro nella Convenzione di Strasburgo del
20 aprile 1959, all. II, n. 9, con cui ciascuna delle parti si é riservato di
escludere dall'obbligo dell'assicurazione i danni causati alle persone
trasportate dal veicolo che ha causato il danno in caso di trasporto a titolo
gratuito o di cortesia; e che il legislatore italiano ha disciplinato la
materia, relativamente alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate, dei veicoli a motore senza guida di rotaie e relativamente
alla copertura dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi,
disponendo che l'assicurazione deve comprendere "la responsabilità per i
danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico,
dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare
con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano
eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone" (art. 1, comma terzo,
cit.) ed escludendo quindi dall'assicurazione obbligatoria la responsabilità
civile per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli diversi da
quelli indicati.
E va ancora precisato che il giudice a quo, nel prospettare la questione,
non si é soffermato sulla disparità di trattamento che si é così venuta a
determinare nell'ambito della categoria delle persone trasportate dai veicoli
che hanno ad esse causato il danno, sebbene, e
unicamente, sul fatto che dette persone non sono considerate terzi (art. 4,
lett. c) e, non essendovi in relazione ai veicoli che le trasportano obbligo di
assicurazione, non hanno azione diretta nei confronti dell'assicuratore (ed
anche nel caso in cui abbiano riportato danno coperto da assicurazione
volontaria).
"Terzi", invero, sono le persone a cui
sia prodotto un danno per la circolazione di un veicolo senza guida di rotaie e
che per ciò hanno diritto ad essere risarcite dal conducente e dal proprietario
(o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio) del
veicolo, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 del codice civile; e
tra codesti terzi proprio in base a tale norma non rientrano le persone
trasportate. La legge n. 990 del 1969, che fa espresso riferimento all'articolo
del codice civile ora ricordato, é stata introdotta nel sistema per garantire i
diritti delle persone che abbiano subito un danno causato da un veicolo (o
natante) a motore, mediante l'instaurazione di un regime d'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, e quindi
l'assicurazione che copre il veicolo e per cui é posto
legislativamente l'obbligo si riferisce di regola
alla responsabilità civile ex art. 2054 del codice civile.
Da ciò consegue che la situazione di fatto e giuridica della persona
trasportata dal veicolo che ad essa ha causato il
danno e quella del "terzo" risultano diverse.
Ogni ragione di responsabilità tra conducente del veicolo e persona
trasportata che subisca un danno per fatto e colpa del
conducente, infatti, si pone e si risolve nell'ambito del rapporto di trasporto
(e resta a parte la possibilità che ricorrano o concorrano profili di
responsabilità extracontrattuale), ed invece la seconda situazione é
caratterizzata dalla normale estraneità del terzo nei confronti del
responsabile civile.
Il danno sofferto dai "terzi" e quello subito dalle persone
trasportate si ricollegano a differenti premesse: perché stanno su piani
diversi chi rimane estraneo alla circolazione del veicolo e non é in
condizione, per circostanze di tempo e di luogo, di prevedere ed evitare il
danno e chi, invece, partecipa alla circolazione del veicolo ed ha modo, usando
l'ordinaria diligenza, di evitare o contenere il danno e comunque sa che,
richiedendo o accettando il trasporto, può andare incontro a pericoli e danni
derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale é trasportato, ed
affronta scientemente i rischi del trasporto confidando o dovendo confidare
sulla solvibilità del vettore a cui si affida.
La lamentata violazione del principio di eguaglianza, pertanto, non
sussiste sotto il primo dei due profili indicati dal giudice a quo, perché i
terzi e le persone trasportate, a differenza di quanto assume il tribunale di
Como, non versano nella stessa situazione di vittime della strada e di
danneggiati, e comunque non é irrazionale che il legislatore abbia
considerato non eguali le rispettive posizioni.
D'altra parte, che per il risarcimento del danno subito la persona
trasportata non abbia azione diretta contro l'assicuratore, si spiega
agevolmente solo che si consideri che il fondamento della spettanza di codesta
azione al terzo danneggiato non risiede nell'essere il rischio assicurato (cosa
questa che, come nella specie, può aversi in base ad un espresso patto) ma
nell'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile come
garanzia per il terzo, e quindi nello speciale regime instaurato con la legge
n. 990 del 1969. E poi, la persona trasportata, nell'ipotesi di assicurazione
volontaria del rischio della responsabilità civile, non viene a sopportare in
proprio il danno che abbia subito, giacché ha azione
contro l'autore e questi, in quanto assicurato, ha diritto d'essere tenuto
indenne, entro i limiti convenuti, da parte dell'assicuratore.
Con la conseguenza, in base alle considerazioni che precedono, che non
risulta costituzionalmente illegittima, sotto gli indicati profili, la
disciplina della materia in atto vigente.
Ciò, tuttavia, non esclude che questa possa, sul punto, essere modificata
nel senso di una maggiore estensione del campo di applicazione
dell'assicurazione obbligatoria e vengano, così, a trovare soddisfazione le
istanze al riguardo avanzate da più parti in sede di discussione ed
approvazione della ripetuta legge n. 990 del 1969 ed allora non accolte in
quanto si é ritenuto di dover introdurre il nuovo regime di assicurazione in
modo graduale e di non poter rendere ancora più gravi gli oneri per
l'assicurato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, lett. c, e 18 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.