SENTENZA N. 52
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 382 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
2 luglio 1974 dal pretore di Vallo della Lucania nel
procedimento penale a carico di Crocamo Giuseppina,
iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore
Paolo Rossi.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Crocamo
Giuseppina, instaurato a seguito di querela sporta da tale Mascolo
Mario, essendo risultato, da perizia psichiatrica, la totale incapacità di
intendere e di volere della prevenuta, il pretore ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura
penale, nella parte in cui impone la condanna del querelante al pagamento delle
spese anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento derivante
da circostanze non riconducibili al querelante stesso.
Nessuna parte si é costituita in questa sede.
Considerato in diritto
La questione é fondata.
La norma impugnata, nel sancire, anche al fine di evitare liti temerarie,
la responsabilità del querelante per il pagamento delle spese processuali nel
caso l'imputato sia prosciolto, stabilisce giustificate ma tassative eccezioni
qualora il proscioglimento avvenga per insufficienza di prove, per concessione
del perdono giudiziale o per causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.
Tali ipotesi sono rette da una ratio unitaria, che é quella di esentare chi ha
esercitato il diritto di querela dalla responsabilità in esame, quando
l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al
querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata. Ove ricorrano tali
estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica, come
quella denunciata, che egualmente imponga la condanna
alle spese processuali. É appena il caso di ricordare che, in applicazione del
suddetto principio,
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la
condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato,
anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché
incapace d'intendere e di volere.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.