SENTENZA N. 49
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv.
Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv.
Angelo DE MARCO
Avv.
Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo
CAPALOZZA
Prof. Vincenzo
Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv.
Leonetto AMADEI
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo
VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele
ROSSANO,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 165 del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 16 giugno 1972 dal tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di
Selva Ottone, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale in grado di appello a
carico di Selva Ottone, condannato in primo grado alla pena di 20 giorni di
reclusione e 40.OOO lire di multa per il delitto di cui all'art. 570, primo e
secondo comma, del codice penale, col beneficio della sospensione condizionale
della pena, concesso subordinatamente all'adempimento dell'obbligo del
risarcimento del danno in un termine prefissato, a norma dell'art. 165 c.p., il tribunale di Gorizia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione,
per preteso contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Il tribunale, a sostegno della censura, osserva che la
facoltà di subordinare la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta, al
risarcimento del danno entro un termine prefissato, favorirebbe quei condannati
versanti in condizioni economiche che consentano loro di adempiere
all'obbligazione del risarcimento, rispetto a quelli che in tali
condizioni non si trovano, creando in tal modo una disparità di trattamento in
ragione delle condizioni economiche personali.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 1972.
Avanti a questa Corte si è costituito, nei termini, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata ha la
funzione di condizionare il beneficio sia alla verifica dell'effettivo
ravvedimento del colpevole attraverso la concreta riparazione del danno
cagionato, sia al ristabilimento della pace sociale turbata dal reato, che
dall'avvenuto risarcimento consegue.
La descritta funzione costituirebbe una razionale
giustificazione della norma, sufficiente per escludere la violazione del
principio di eguaglianza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in
materia.
Secondo l'Avvocatura, comunque, la condizione in esame
sarebbe da riguardarsi come un onere patrimoniale imposto per determinati fini,
la cui applicazione, inevitabilmente, comporta una diversa possibilità di
utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti, sicché
l'eventuale impossibilità di adempimento da parte del condannato, realizzerebbe
soltanto una disparità di mero fatto, non contrastante con il principio di
eguaglianza.
Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Gorizia, nel sollevare la questione di
legittimità dell'art. 165 del codice penale, osserva che la facoltà del giudice
di concedere la sospensione condizionale della esecuzione della pena,
subordinatamente all'effettiva riparazione del danno cagionato dal reato,
comporterebbe una discriminazione a carico di quel condannato, il quale, a
causa delle sue condizioni economiche, non fosse in grado di prestare il dovuto
risarcimento.
2. - Al riguardo, occorre premettere che il risarcimento
assume, nella fattispecie normativa in esame, la funzione di condizione del
beneficio e che, come questa Corte ha avuto modo di affermare in analoga
precedente occasione (sentenza n. 114 del 1964), la norma rientra fra quelle che impongono oneri
patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini. Tali norme comportano,
inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilità di
utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei
fini si propongono di conseguire. Ma da ciò non deriva che, in ogni caso, norme
di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano
in contrasto col principio di eguaglianza.
Invero, come
Nel caso in esame, mentre ovviamente non ricorre la prima ipotesi,
è parimenti da escludere la seconda. È, infatti, agevole osservare che la
facoltà del giudice di imporre la condizione in esame, risponde ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa penale, in
quanto costituisce uno strumento diretto, da un lato, a tutelare, con
l'interesse della persona offesa, quello, pubblico, alla eliminazione delle
conseguenze dannose degli illeciti penali e, dall'altro lato, a garantire che
il comportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui concretamente
a quel processo di ravvedimento, la cui realizzazione, come si evince dall'art.
164 cod. pen., costituisce lo scopo precipuo
dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena, ed è
indubbiamente testimoniato, fra l'altro, dalla circostanza, di per sé
rivelatrice, dell'effettuato risarcimento del danno. Ed è appena il caso di
osservare che tutto ciò costituisce ragionevole giustificazione della
fattispecie normativa in esame.
3. - D'altra parte, è da porre in evidenza che lo stesso
art. 165, la cui legittimità è qui in esame, riconosce al giudice il potere di
subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo del
risarcimento del danno la sospensione condizionale della pena: ciò come effetto
di una valutazione, motivata ma discrezionale, della capacità economica del
condannato e della concreta sua possibilità di sopportare l'onere del
risarcimento pecuniario. E tale valutazione può intervenire, secondo
giurisprudenza della Corte di cassazione, sia nel momento del giudizio
di condanna, sia anche nel momento successivo di incapacità che sopravvenga
entro il termine fissato per l'adempimento della condizione.
4. - Questi principi forniscono chiaramente al giudice un
mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore
a carico del reo, in funzione delle sue condizioni economiche, ed escludono,
pertanto, anche sotto questo profilo, la violazione dell'invocato principio di
eguaglianza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 165 del codice penale, nella parte in cui consente al giudice di
subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno,
sollevata con ordinanza del tribunale di Gorizia del 16 giugno
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI- Michele ROSSANO.
Depositata in cancelleria
il 6
marzo 1975.