Sentenza n. 48 del 1975
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SENTENZA N. 48

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1972 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Manfredi Orietta ed altro, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il pretore di Pontremoli, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1972 nel procedimento penale a carico di Manfredi Orietta ed altro, ha proposto, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in correlazione all'art. 54 del relativo Regolamento approvato con il r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui limita l'obbligo del commerciante di armi di registrare le operazioni giornaliere della vendita delle sole armi e non anche delle munizioni, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini: in ordine alle munizioni, infatti, soltanto il detentore acquirente sarebbe obbligato a farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., mentre il venditore sarebbe ingiustificatamente esonerato, dalla norma impugnata, dal porre in essere quella registrazione delle operazioni di vendita che costituisce il presupposto essenziale del controllo voluto dalla legge per tutelare la pubblica incolumità.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni del 23 gennaio 1973, chiede che la Corte dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal pretore di Pontremoli.

Osserva l'Avvocatura che la denunciata disparità di trattamento é in realtà inesistente e trova una precisa e puntuale smentita in altre disposizioni dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 55) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 108), le quali rispettivamente impongono lo stesso obbligo della registrazione al commerciante di esplodenti di qualsiasi specie e disciplinano le modalità della registrazione della vendita dei materiali esplosivi.

All'udienza di discussione la difesa dello Stato si é riportata alle deduzioni scritte.

Considerato in diritto

Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 35, comma primo, del t.u. delle leggi di p.s., in correlazione con l'art. 54 del relativo Regolamento, sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché limiterebbe l'obbligo del commerciante di armi a tenere annotazione cronologica e nominativa delle operazioni di vendita delle sole armi e non anche di quelle delle munizioni. E ciò nonostante sia da ritenersi che da entrambe le operazioni possa derivare egualmente pericolo per la pubblica incolumità, oggetto della normativa penale.

La questione non é fondata.

Le munizioni che, per la naturale capacità ad esplodere e per la specifica previsione legislativa (veggasi elencazione contenuta nell'allegato A del Regolamento citato), sono catalogate tra le materie esplodenti, hanno nelle norme, sia del t.u. (artt. 46-57) che del Regolamento (artt. 81-110), ampia ed adeguata regolamentazione, anche per quanto si riferisce all'obbligo del venditore di tenere cronologica e nominativa annotazione delle relative operazioni di vendita. Il tutto come confermato, con espresse statuizioni, dagli artt. 55 del t.u. e 54 del Regolamento. E poiché l'assunta differenza di trattamento nelle due ipotesi non sussiste, manca ovviamente ogni base alla dedotta questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO  - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI  - Nicola REALE -  Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.