SENTENZA N. 46
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 21, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare),
promosso con ordinanza emessa il 5 lug1io 1973 dal tribunale di Salerno
sull'istanza dell'avv.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore
Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 5 luglio 1973 i1 tribunale di Salerno, chiamato a decidere
sull'istanza di liquidazione del compenso dovutogli, proposta dal curatore di
un fallimento la cui dichiarazione era stata revocata con sentenza passata in
giudicato per mancanza degli estremi di legge che la legittimassero e con
esclusione di colpa da parte del creditore istante, dichiarava rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
21 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in base al quale,
secondo la costante giurisprudenza, avrebbe dovuto porre tale compenso a carico
del fallito, in riferimento agli artt.
24, comma quarto, e 3 della Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stata costituzione od
interventi di parti, il giudizio come sopra promosso é stato portato alla
cognizione della Corte adunata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26,
comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - L'art. 21 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nel
disciplinare gli effetti della revoca della dichiarazione di fallimento, tra
l'altro, al terzo comma, dispone: "Le spese di procedura e il compenso al
curatore sono a carico del creditore istante, che é stato condannato ai danni
per aver chiesta la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il
curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità
stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai
curatori, che non poterono conseguire adeguata retribuzione".
Le "speciali norme vigenti" richiamate nella seconda parte del
riportato comma erano quelle contenute nella legge 10 luglio 1930, n. 995,
relative alla istituzione del ruolo degli amministratori giudiziari (art. 1) e
del fondo speciale destinato, tra l'altro, ad attribuire i detti compensi ai
curatori nel caso sopra ipotizzato (art. 5 u.c.).
Soppressi il ruolo ed il fondo speciale di cui si é detto con il d.l.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153, la giurisprudenza della
Cassazione ha costantemente affermato il principio
che, nell'ipotesi già disciplinata nella detta seconda parte del terzo comma
dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942, spese e compensi del curatore dovessero
essere posti a carico del fallito.
Il tribunale, chiamato a decidere sull'istanza di compenso presentata dal
curatore, nei confronti di un imprenditore commerciale, la cui dichiarazione di
fallimento era stata revocata in sede di opposizione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942 sotto un
duplice profilo:
a) violazione dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, in
quanto mentre tale norma - applicabile, secondo l'ordinanza di rinvio, anche
nella materia civile - prevede addirittura la riparazione degli errori
giudiziari, di fronte ad un evidente errore giudiziario, chi ne é stato vittima non solo non ha diritto ad alcuna riparazione,
ma é addirittura tenuto a subirne un ulteriore onere;
b) violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, senza razionale
ragione, in deroga al principio che le spese seguono la soccombenza,
si pongono a carico di chi non solo non é soccombente ma
non ha dato causa al procedimento, nel quale é risultato vincitore, gli oneri
derivanti dal procedimento stesso.
2. - Così chiaritine i termini risulta che la questione é fondata, sotto
l'assorbente profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Che anche nel procedimento fallimentare, quando ne ricorrono gli estremi,
si debba applicare il principio che le spese seguono
la soccombenza risulta confermato dalla stessa norma
impugnata che implicitamente ne prevede addirittura una forma aggravata - quale
la condanna al risarcimento dei danni - per il creditore che abbia richiesta la
dichiarazione di fallimento con colpa.
Né può obbiettarsi che risolvendosi, in sostanza, quello fallimentare in
un procedimento esecutivo, debba ad esso applicarsi
l'art. 95 del codice di procedura civile, in base al quale le spese vanno poste
a carico di chi ha subito l'esecuzione.
Tale principio, infatti, presuppone una esecuzione
legittima ed indubbiamente ben deve essere applicato nel procedimento
fallimentare quando abbia avuto il suo corso normale, con la liquidazione
dell'attivo e la relativa ripartizione tra i creditori.
Ma quando, come nella specie, il procedimento sia stato troncato sul
nascere per la contestazione della mancanza degli estremi che ne legittimassero
l'instaurazione e per giunta non può ravvisarsi nel comportamento di chi
l'abbia subita un qualsiasi elemento di rapporto di causa ad effetto con tale
instaurazione, evidentemente manca ogni fondamento giuridico per una pronunzia
che ha come presupposto necessario l'affermazione di una responsabilità.
Infatti, appunto alla responsabilità delle parti per le spese ed i danni
processuali é intitolato il capo IV del titolo III del codice di procedura
civile che disciplina la relativa materia e presupposto di qualsiasi forma di
responsabilità é sempre un comportamento, anche se lecito, dal quale possa
derivare ad altri un onere o peggio un danno, con rapporto diretto ed immediato
di causalità.
Alla stessa guisa, pertanto, che il creditore istante che abbia provocato una dichiarazione di fallimento
successivamente revocata, in tanto può essere chiamato a rispondere dei danni
derivatine in quanto sia incorso in colpa, il debitore dichiarato
illegittimamente fallito, in tanto può essere ritenuto responsabile degli oneri
che da tale dichiarazione siano derivati, in quanto se non proprio in colpa,
sia incorso in comportamenti che abbiano indotto il giudice all'errato
convincimento della esistenza degli estremi necessari per la dichiarazione
successivamente revocata.
Quando questo comportamento non vi sia,
evidentemente non vi può essere affermazione di quella particolare forma di
responsabilità che é il presupposto necessario di ogni condanna al pagamento di
spese o di compensi inerenti al procedimento revocato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 21, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nel caso di sentenza
di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi l'abbia
subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa
col suo comportamento le spese della procedura ed il compenso al curatore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.