SENTENZA N. 45
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile - in correlazione al d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 33, sezione operai,
del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende di
autolinee in concessione stipulato il 20 gennaio 1959 - , promosso con
ordinanza emessa il 2 maggio 1972 dal tribunale di Lecce nel procedimento
civile vertente tra Lagna Pantaleo e Cavalera Vita,
iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di
costituzione di Lagna Pantaleo;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974
il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile vertente tra Pantaleo Lagna e Vita Cavalera il tribunale
di Lecce, con ordinanza 2 maggio
Nel giudizio innanzi a questa Corte, si é costituito il
Lagna, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità delle norme
impugnate.
É intervenuto, altresì, a mezzo dell'Avvocatura
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha dedotto, invece,
l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione é posta in
dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, del codice
civile "in quanto consente un trattamento differenziato secondo la
categoria di appartenenza del lavoratore" e, correlativamente,
del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, nella parte in
cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l.
per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione 20 gennaio 1959, che,
appunto, prevede il computo dell'indennità di anzianità in base al diverso
parametro di un mese di retribuzione per gli impiegati e di alcuni giorni
soltanto per gli operai.
Sarebbe violato, secondo il giudice a quo, il principio di uguaglianza
(art. 3 della Costituzione), in quanto la diversificazione di trattamento tra
operai ed impiegati, già realizzata dalla diversità delle rispettive
retribuzioni, verrebbe agganciata anche ad un diverso
parametro temporale di computo dell'indennità di fine rapporto: e ciò senza
alcuna plausibile giustificazione.
Si prospetterebbe, inoltre, contrasto con l'art. 36 della Costituzione,
sembrando "non proporzionata al lavoro svolto dall'operaio una indennità calcolata con riferimento ad alcuni giorni di
retribuzione per ogni anno di servizio, una volta che per gli impiegati lo
stesso legislatore ha ritenuto necessario un mese di retribuzione per ogni anno
di servizio".
2. - La questione, relativamente alla dedotta illegittimità del d.P.R. 1960 citato, va dichiarata
inammissibile: in quanto, come é già stato affermato (cfr.
sentenze nn. 106 e 107 del 1962, n. 129 del 1963
e n. 120 del
1974) l'eventuale contrasto di norme delegate attributive di efficacia
generale a clausole della contrattazione collettiva ex lege 1959, n. 741, con norme
imperative di legge "e, a maggior ragione, con precetti costituzionali"
non dà luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad
un problema di mera interpretazione rimesso secondo i principi al giudice
ordinario".
3. - Manifestamente infondata é, invece, la questione di legittimità
dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. poiché identica questione - in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali - é già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del
1974 e non vengono ora addotti argomenti nuovi.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes
l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 per i
dipendenti da aziende di autolinee in concessione), sollevata dal tribunale di
Lecce, in riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, sollevata, con
l'ordinanza di cui sopra, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non
fondata con sentenza
n. 18 del 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.