Sentenza n. 45 del 1975
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SENTENZA N. 45

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile - in correlazione al d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33, sezione operai, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione stipulato il 20 gennaio 1959 - , promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1972 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Lagna Pantaleo e Cavalera Vita, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Lagna Pantaleo;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile vertente tra Pantaleo Lagna e Vita Cavalera il tribunale di Lecce, con ordinanza 2 maggio 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile e del d.P.R. 1960, n. 1271, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.33, sezione operai, del c.c.n.1.20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, si é costituito il Lagna, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità delle norme impugnate.

É intervenuto, altresì, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha dedotto, invece, l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rimessione é posta in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, del codice civile "in quanto consente un trattamento differenziato secondo la categoria di appartenenza del lavoratore" e, correlativamente, del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione 20 gennaio 1959, che, appunto, prevede il computo dell'indennità di anzianità in base al diverso parametro di un mese di retribuzione per gli impiegati e di alcuni giorni soltanto per gli operai.

Sarebbe violato, secondo il giudice a quo, il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto la diversificazione di trattamento tra operai ed impiegati, già realizzata dalla diversità delle rispettive retribuzioni, verrebbe agganciata anche ad un diverso parametro temporale di computo dell'indennità di fine rapporto: e ciò senza alcuna plausibile giustificazione.

Si prospetterebbe, inoltre, contrasto con l'art. 36 della Costituzione, sembrando "non proporzionata al lavoro svolto dall'operaio una indennità calcolata con riferimento ad alcuni giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, una volta che per gli impiegati lo stesso legislatore ha ritenuto necessario un mese di retribuzione per ogni anno di servizio".

2. - La questione, relativamente alla dedotta illegittimità del d.P.R. 1960 citato, va dichiarata inammissibile: in quanto, come é già stato affermato (cfr. sentenze nn. 106 e 107 del 1962, n. 129 del 1963 e n. 120 del 1974) l'eventuale contrasto di norme delegate attributive di efficacia generale a clausole della contrattazione collettiva ex lege 1959, n. 741, con norme imperative di legge "e, a maggior ragione, con precetti costituzionali" non dà luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione rimesso secondo i principi al giudice ordinario".

3. - Manifestamente infondata é, invece, la questione di legittimità dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. poiché identica questione - in riferimento ai medesimi parametri costituzionali - é già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974 e non vengono ora addotti argomenti nuovi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), sollevata dal tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, sollevata, con l'ordinanza di cui sopra, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI  -  Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.