SENTENZA N. 43
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso Con ordinanza
emessa il 5 febbraio 1974 dal pretore di Vittorio Veneto nel procedimento
penale a carico di Basso Zefferina ed altri, iscritta al n. 195 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159
del 19 giugno 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974
il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio a carico di Basso Zefferina ed altri, imputati
della contravvenzione punita dall'art. 59 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175,
per aver evaso l'imposta di consumo su
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata - che impedirebbe di tener
conto dell'intervenuta abrogazione delle imposte comunali di consumo ex art.
90, n. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - creerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento in danno degli imputati di reati
previsti dalle leggi finanziarie, derogandosi al principio generale di cui
all'art. 2, secondo comma, del codice penale.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di
deduzioni depositato il 2 aprile 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione sollevata. La difesa dello Stato osserva che in materia
finanziaria, a fondamento dell'ultrattività delle
norme, viene comunemente ravvisata la particolare
necessità di tutela dell'interesse fiscale, avente un esplicito riconoscimento
nell'art. 53, comma primo, della Costituzione. In una successiva memoria ha
tuttavia rilevato che preliminarmente
Considerato in diritto
Va innanzitutto constatato che la questione é stata sollevata nel corso
di un procedimento penale instaurato a carico di taluni soggetti imputati del
reato di cui agli artt. 59 e 55 del r.d. 14 settembre
1931, n. 1175 (t.u. per la finanza locale), per aver evaso
l'imposta comunale di consumo, in violazione di norme abrogate al momento del
giudizio per effetto dell'art. 90, n. 15, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633. Né il pretore si é dato carico di spiegare perché
l'impugnato art. 20 della citata legge n. 4 del 1929 avrebbe potuto trovare
applicazione anche nel giudizio a quo, diretto alla repressione della
violazione di un'imposta comunale, nonostante la contraria interpretazione
dottrinaria e giurisprudenziale.
Invero, come risulta espressamente dal combinato disposto degli artt. 1 e 20 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, il c.d. principio d'ultrattività opera
soltanto per la "repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
relative ai tributi dello Stato" e non é applicabile, secondo la costante
ed anche recentissima giurisprudenza della Cassazione, alla violazione delle
leggi penali concernenti i tributi spettanti agli enti locali. É appena il caso
di accennare che tale diversità di trattamento é stata già esaminata da questa
Corte che ha respinto la relativa censura di incostituzionalità (ordinanza n. 279
del 1974).
Da quanto precede emerge che la questione sollevata dal giudice a quo
appare prima facie irrilevante e va pertanto
dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile per manifesta irrilevanza
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio
1929, n. 4 (c.d. ultrattività delle leggi penali
finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.