Sentenza n. 42 del 1975
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 42

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott- Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 260, 370 e 387 del codice penale militare di pace e degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal pretore di Cortina d'Ampezzo nel procedimento penale a carico di Campagna Leonardo ed altro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il 23 dicembre 1970 il marinaio militare Leonardo Campagna denunziava ai carabinieri di Cortina d'Ampezzo di essere stato aggredito e percosso da sconosciuti che lo avevano lasciato in terra semisvenuto. Dichiarò di proporre querela ed esibì certificato medico che giudicava guarabili in undici giorni le lesioni da lui riportate.

Dalle indagini risultò, invece, che il Campagna era stato ferito dal commilitone Marino Pinto: costui, quindi, fu dai carabinieri denunziato per lesioni personali (art. 582 codice penale) e il Campagna per simulazione di reato (art. 367 c.p.).

Il 23 gennaio 1971 il Procuratore militare di Verona comunicava al pretore di Cortina d'Ampezzo che stava procedendo contro il Pinto per il reato di lesioni personali previsto dall'art.223, comma primo, del codice penale militare di pace, ma, attesa la connessione (art. 264 c.p.m.p.) tra questo reato militare e quello comune di simulazione di reato (art. 367 c.p.), ascritto al Campagna, gli trasmetteva gli atti per la definizione, con richiesta di restituzione di quelli a carico del Pinto per il caso di proscioglimento del Campagna.

2. - A seguito di ciò il pretore di Cortina, con ordinanza 18 dicembre 1972, dopo aver rilevato che, stando alla valutazione espressa nella perizia medico-legale espletata in istruttoria (che aveva giudicato guarite in dieci giorni le lesioni riportate dal Campagna), il reato contestato al Pinto andava derubricato in quello meno grave previsto dal secondo comma dell'art. 223 del c.p.m.p., punibile con la pena della reclusione militare fino a sei mesi, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. nella parte in cui subordina la procedibilità per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole.

3. - Prospettandosi poi la eventualità di un proscioglimento del Campagna dalla imputazione di simulazione di reato, con la conseguente necessaria trasmissione al giudice militare degli atti relativi al Pinto, il pretore ha sollevato altresì questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), in riferimento, rispettivamente, agli artt. 104, 107, 25 e 191, comma primo, Cost., nonché degli artt. 370 e 387 c.p.m.p. in riferimento agli artt. 101, primo comma, 107, terzo comma, 108, secondo comma, e 3 della Costituzione.

4. - Nel giudizio non vi é stata costituzione di parte, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 22 marzo 1973, chiedendo che tutte le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza o infondate.

Considerato in diritto

1. - Il pretore di Cortina, che a seguito di un alterco con vie di fatto fra due militari, il Campagna e il Pinto, é stato chiamato a decidere per ragioni di connessione (art. 264 c.p.m.p.) sul reato di lesioni guarite in giorni dieci previsto dall'art. 223, comma secondo, c.p.m.p. e punibile con la reclusione non superiore a sei mesi, reato commesso dal Pinto in danno del Campagna, imputato a sua volta del reato di cui all'art. 367 cod. pen. comune (simulazione di reato), prospetta il dubbio che l'art. 260, comma secondo, c.p.m.p., nella parte in cui subordina la procedibilità per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole, contrasti con i principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza, infatti, che la norma impugnata mentre creerebbe una situazione di privilegio per i militari responsabili di reati che, se commessi da civili, sarebbero procedibili d'ufficio, priverebbe, d'altro canto, il cittadino in servizio militare del diritto personalissimo di presentare querela e lo porrebbe, così, nella impossibilità di far valere nella sua pienezza il diritto all'integrità personale che é tutelato soprattutto in sede penale.

2. - La questione é indubbiamente rilevante. Dall'esame del fascicolo processuale si ricava, infatti, che il pretore, sulla base delle risultanze della perizia medico-legale, aveva mosso al Pinto l'addebito di aver cagionato al Campagna lesioni personali guaribili in dieci giorni (che, come si é già accennato, sono perseguibili a norma dell'art. 260, comma secondo, c.p.m.p. solo a richiesta del comandante del corpo) e che una richiesta nella specie era mancata.

Ma essa é, nel merito, infondata.

Il diritto penale militare non prevede - come é noto - la querela per i reati militari, essendo sempre insita in questi un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela. Su questo presupposto si é preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della richiesta preveduto dalla norma impugnata, una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale considerando che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso, mentre appaiono più efficaci e meglio rispondenti alle esigenze del momento altri mezzi repressivi del primo tipo.

Queste ragioni dimostrano che la norma in esame non crea affatto un privilegio a favore dei militari, come suppone l'ordinanza, e perciò non viola, sotto questo profilo, l'art. 3 della Costituzione. Né può dirsi che in tale violazione la stessa norma incorra perché, come afferma il giudice a quo, "per le sue particolari condizioni personali un cittadino viene a trovarsi privato del diritto personalissimo di querela": ed infatti ciò discende non dalla circostanza che il processo é subordinato alla richiesta, ma dal fatto che i reati di cui si discorre sono perseguibili di ufficio. E non é dubbio che rientri nella discrezionalità del legislatore stabilire per quali reati si debba procedere di ufficio, discrezionalità nella specie non eccedente i limiti imposti della razionalità atteso quanto innanzi si é detto a proposito del bene leso dai reati militari.

Quanto fin qui si é detto vale ad escludere anche il denunziato contrasto con l'art. 24 Cost., essendo evidente che il diritto di difesa della parte offesa dal reato non entra in gioco per il fatto che l'autorità militare ha un potere di richiesta: e non manca di certo all'interessato l'azione per far valere, in altra sede, ove la richiesta non sia inoltrata, il "diritto all'integrità personale".

3. - Come si é già accennato, il giudice a quo, prospettandosi l'eventualità di un proscioglimento del Campagna dalla imputazione di simulazione di reato, con la conseguente necessaria trasmissione al giudice militare degli atti relativi al Pinto, ha prospettato altresì il dubbio circa la legittimità costituzionale delle seguenti norme:

art. 13 r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui prevede che l'ufficio di presidente e di giudice dei tribunali militari cessa col verificarsi di determinate circostanze (cambiamento di residenza, promozioni, sanzioni disciplinari): sarebbero violate le garanzie di indipendenza e di inamovibilità del giudice sancite dagli artt. 104 e 107 della Costituzione;

art. 14 dello stesso decreto, nella parte in cui prevede che i componenti del collegio giudicante sono designati dal presidente con provvedimento discrezionale, insindacabile e non vincolato a forme e termini certi, per violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25, comma primo, della Costituzione; art. 370 c.p.m.p., nella parte in cui attribuisce, in sede di deliberazione e sottoscrizione della sentenza, una posizione di preminenza al giudice relatore; ciò sarebbe in contrasto con i principi proclamati dagli artt. 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, della Costituzione; art. 387 dello stesso codice in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possa proporsi appello contro le sentenze del tribunale militare.

Le questioni, nei termini in cui sono prospettate, vanno dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

Esse riguardano infatti norme che attengono alla disciplina del giudizio da svolgersi eventualmente avanti al giudice militare e non potrebbero pertanto mai essere applicate dal giudice a quo, che é un giudice ordinario, per la definizione del giudizio di merito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 370 e 387 del codice penale militare di pace e degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, sollevate dal pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO -  Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.