SENTENZA N. 36
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott- Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'art. 75
della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dalla Corte dei conti -
sezione V pensioni di guerra - sul ricorso di Donati Bruno, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dalla Corte dei conti -
sezione III pensioni di guerra - sul ricorso di Catanuto
Ignazio, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29
agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione di Catanuto
Ignazio;
udito nell'udienza pubblica del 18
dicembre 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Nino Gaeta, per Catanuto Ignazio.
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto 15 marzo 1962 il Ministero del tesoro negava
a Donati Bruno la pensione indiretta di guerra per la morte del fratello
Pietro, sul rilievo che il richiedente, maggiorenne, era divenuto inabile a
qualsiasi proficuo lavoro in epoca successiva alla morte del padre al quale era
già stata attribuita la predetta pensione.
In sede di esame del ricorso proposto dall'interessato
avverso tale decreto
Ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, col
richiedere la sussistenza del requisito di inabilità ad una certa data,
creerebbero una disparità di trattamento dei collaterali rispetto ai genitori
per i quali, invece, l'inabilità é riferibile a
qualsiasi momento (artt. 71 legge n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968). E tale disparità di trattamento
sarebbe ancor più evidente ed ingiustificata rispetto agli assimilati
(allevatori, matrigna e patrigno) che sono soggetti di
diritto pensionistico estranei alla famiglia.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.
2. - Questione in tutto identica a quella testé enunciata é
stata sollevata dalla III sezione giurisdizionale della Corte dei conti con
ordinanza 16 maggio 1973 emessa in sede di esame del ricorso proposto da Catanuto Ignazio avverso il decreto con cui il Ministro del
tesoro respingeva la sua domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta per
la morte in guerra del fratello Pietro, sul rilievo che l'inabilità allegata
dal richiedente non sussisteva alla data di morte del genitore al quale era
stata in precedenza già devoluta la pensione suddetta.
Si osserva nell'ordinanza che nel corrispondere la pensione
indiretta agli aventi diritto, secondo un ordine di
precedenza fissato dalla legge, lo Stato adempie ad un obbligo alimentare verso
i congiunti bisognosi del caduto. Non si vede perché quest'obbligo che vale per
genitori, assimilati e collaterali inabili ad una certa data non debba valere
anche nei confronti di fratelli e sorelle del caduto che diventano inabili in
momento successivo a quello fissato dalle norme impugnate.
Tali norme, ad avviso del giudice a quo, attuerebbero una
discriminazione anche nell'ambito della stessa categoria dei collaterali
facendo distinzione fra loro a seconda del tempo in
cui diventano inabili.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita soltanto
la parte Ignazio Catanuto, rappresentata e difesa
dall'avv. Nino Gaeta, il quale, nelle deduzioni depositate in cancelleria,
conclude per la fondatezza della proposta questione rilevando che le ragioni
d'incostituzionalità si compendiano essenzialmente nella disuguaglianza di
trattamento risultante dalle disposizioni sui diritti alla riversibilità
delle pensioni di guerra, che non coincide con la tradizionale disciplina
legale degli alimenti ex art. 433 cod. civ., nonché con le restrizioni delle condizioni del
collaterale rispetto agli estranei.
Considerato in diritto
1. - due giudizi opportunamente riuniti, vengono
decisi con unica sentenza poiché identica é la questione di legittimità
costituzionale che con essi viene proposta. Secondo le ordinanze gli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 75 della
legge 18 marzo 1968, n. 313, sarebbero in contrasto col principio di
uguaglianza, enunciato dall'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che la pensione indiretta
di guerra é concessa ai collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro solo
quando l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile
oppure intervenga anche dopo la suddetta data, ma prima che raggiungano la
maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la
pensione già liquidata al padre o alla madre - dette norme escludono dal
diritto alla pensione i collaterali maggiorenni divenuti inabili
successivamente agli eventi suddetti.
2. - La questione proposta é fondata.
La pensione indiretta di guerra dei membri della famiglia di
origine del militare o del civile deceduto ha un innegabile carattere
alimentare in quanto, per la concessione della stessa, la legge esige che a
tali soggetti, in conseguenza della morte del militare o del civile, siano
venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza.
Nella concreta disciplina di tale condizione, però, il
legislatore non ha posto sullo stesso piano questi soggetti, ma ha assicurato
ai genitori un trattamento più favorevole rispetto a quello dettato per i
collaterali. La legge infatti stabilisce che la
pensione é concessa al padre che abbia compiuto 58 anni di età o sia inabile a
qualsiasi proficuo lavoro, nonché alla madre vedova - prescindendo dalle
condizioni di età o inabilità - ; in tutto simile é il trattamento fatto dal
legislatore alla categoria degli assimilati ai genitori, ossia agli allevatori,
al patrigno e alla matrigna (cfr. artt.
71 legge n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968).
Per i collaterali, invece, il riconoscimento del diritto a pensione é stato
subordinato ad un requisito d'inabilità che deve sussistere a date di
riferimento ben precise: ossia al momento della morte del militare o del
civile, o prima del raggiungimento della maggiore età o, infine, prima del
giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale maggiorenne la pensione già
liquidata al padre o alla madre (artt. 77 legge n. 648 e 75 legge n. 313). Dal beneficio pensionistico restano
conseguentemente esclusi i fratelli e le sorelle maggiorenni del caduto che siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro in una
data successiva a quella stabilita dalle impugnate norme.
3. - L'esame di questa disciplina pone in evidenza che il
trattamento riservato ai collaterali maggiorenni é deteriore rispetto a quello
previsto per i genitori ed i soggetti a questi assimilati (allevatori, patrigno
e matrigna) per i quali il requisito della inabilità non é ancorato ad alcun
specifico momento o evento. La difformità di trattamento é ancor più evidente
rispetto agli assimilati ove si consideri che essi, non essendo legati da
vincoli di sangue col militare o civile deceduto, seguono i membri della
famiglia originaria e quindi anche i collaterali nell'ordine di vocazione
stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione.
Le norme denunciate attuano peraltro una evidente
discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei collaterali giacché, se
la legge collega il riconoscimento del diritto a pensione alla presenza di un
reale stato di bisogno e se questo discende dall'inabilità a qualsiasi proficuo
lavoro, nessuna razionale giustificazione può attribuirsi alla operata
distinzione fra collaterali a seconda del momento in cui il requisito di
invalidità insorga.
Nessuna obbiettiva diversità di situazioni riesce invero a
scorgersi tra i collaterali che siano inabili a
proficuo lavoro alle date indicate dalle norme in esame e quelli che lo
diventino in un momento successivo ricorrendo in entrambi i casi il requisito
dello stato di bisogno che il legislatore ha assunto a presupposto
indispensabile per la concessione del trattamento pensionistico di guerra.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul
"Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del
corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313,
limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta
di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi
proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso
del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima
di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi
in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1975.