SENTENZA N. 34
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott- Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi
di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il
2 maggio 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione seconda civile - nel
procedimento civile vertente tra Pezzoli Ernesta e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 298 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254
del 27 settembre 1972.
Visti gli atti di costituzione di Pezzoli
Ernesta e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974
il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Pezzoli Ernesta, e
l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile iniziato nei confronti dell'INPS
dalla coltivatrice diretta Ernesta Pezzoli per
ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità,
La norma denunciata prevede, tra l'altro, che, ai fini del raggiungimento
dei requisiti minimi di contribuzione, possano essere
computati, "per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per
gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i
giovani".
Secondo il giudice a quo, l'assicurata, nella specie, non avrebbe potuto
far valere il prescritto ammontare complessivo di 520 contributi, ma solo 414
(pur avendone versati 579 e cioé 240 per il 1959, 102
per il 1960, 133 per il 1961 e 104 per il 1965).
Afferma l'ordinanza che non sussisterebbe alcuna ragione giustificatrice
della suindicata discriminazione, basata soltanto sul
sesso.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
La parte privata si é ritualmente costituita ed
ha chiesto che la questione sia dichiarata fondata,
deducendo che la norma censurata sarebbe ingiustamente restrittiva e
disincentivante del lavoro. Né avrebbe alcun rilievo l'analoga limitazione discriminatoria
dettata dal successivo art. 9, secondo comma, della
stessa legge del 1963, che atterrebbe soltanto all'accredito dei contributi e,
non avendo effetto retroattivo, sarebbe, comunque, inapplicabile al caso di
specie.
L'INPS si é costituito con deduzioni con le quali, pur chiedendo che si
provveda come di giustizia, prospetta l'infondatezza della questione.
Al riguardo, sostiene che l'art. 5 della legge del 1963, lungi dal
realizzare un pregiudizio nei confronti della donna lavoratrice, valuterebbe,
invece, i suoi contributi in misura superiore rispetto all'uomo. Assume, in
particolare, che, a seguito dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai
lavoratori agricoli autonomi, varrebbero ora, per questi ultimi, i medesimi
criteri di contribuzione assoluta e di contribuzione relativa, previsti per i
lavoratori agricoli dipendenti.
Da tali criteri risulterebbe una più favorevole considerazione della
lavoratrice agricola, che potrebbe raggiungere l'ammontare dei contributi per
lei richiesti nell'anno con due soli contributi giornalieri per settimana, a
differenza de1 lavoratore agricolo di sesso maschile che, allo stesso fine,
avrebbe, invece, bisogno di tre contributi giornalieri.
La difesa dell'Istituto precisa, infine, che la norma denunziata fisserebbe
il limite di valutazione dei contributi al solo scopo del conseguimento del
diritto alla pensione e non riguarderebbe il suo ammontare, che verrebbe,
invece, determinato computando tutti i contributi, in qualsiasi tempo e misura
accreditati alle singole posizioni assicurative.
La difesa della parte privata ha depositato memoria nella quale esprime
l'avviso che la norma denunziata sarebbe illegittima in
riferimento non solo al principio di eguaglianza, ma anche agli artt. 36 e 38 Cost., i cui precetti sarebbero specificazione del suddetto
principio. A tale più ampio esame si dovrebbe pervenire in sede di
interpretazione dell'ordinanza di rimessione o, in
difetto, con separata questione da sollevare incidentalmente nell'attuale
giudizio da questa Corte.
Nel merito osserva che non avrebbero rilievo i chiarimenti forniti dalla
difesa dell'INPS sul diverso meccanismo contributivo per l'uomo e per la donna,
dato che rimarrebbe pur sempre la sostanziale ingiustizia della posizione delle
lavoratrici, che, pur avendo versato un numero di contributi eguale a quello di
altro lavoratore, potrebbero rimanere escluse dalla tutela previdenziale.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione dubita della
conformità agli artt. 3 e 37 Cost. dell'art. 5 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, perché esigendo, ai fini del riconoscimento a
pensione dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, requisiti di
contribuzione annua diversi, a seconda che si tratti di lavoratori oppure di
lavoratrici, avrebbe posto in essere una disparità di trattamento
esclusivamente in ragione del sesso.
2. - La difesa della parte privata sostiene che la censura dovrebbe
riguardare anche gli artt. 36 e 38 Cost., deducendo che il
riferimento sarebbe concettualmente compreso nell'ordinanza di rimessione per essere i relativi precetti una
specificazione del principio di eguaglianza e che, in ogni caso, nessun
ostacolo processuale impedirebbe alla Corte di sollevare d'ufficio la relativa
questione.
É, tuttavia, da obiettare che, avendo il giudice a quo prospettato la
violazione della parità tra lavoratori e lavoratrici - quale é sancita dagli artt. 3 e 37 Cost. - nell'esclusivo ambito della stessa
categoria dei lavoratori agricoli autonomi, non potrebbe, comunque, tenersi
conto degli altri due precetti costituzionali. L'ordinanza, infatti, ritiene
vulnerato il principio di eguaglianza esclusivamente in relazione alla pretesa
difformità di disciplina, in ragione del sesso, tra coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, per quanto concerne il diritto alla pensione, senza alcun
riguardo a una disparità con la posizione previdenziale di altre categorie di
lavoratori.
Non rileva, quindi, l'assunto che gli artt. 36
e 38 Cost. implicitamente postulino il rispetto dell'eguaglianza quanto alla
proporzione tra lavoro svolto e trattamento economico e quanto al diritto alla
previdenza sociale.
3. - Nel merito, é da osservare che, sebbene l'art. 5 della legge n. 9
del 1963 regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne, i requisiti
per il conseguimento della pensione, il divieto di computare per le donne più
di 104 contributi giornalieri per ciascun anno - il che é oggetto specifico
della sollevata questione - corrisponde all'analogo divieto di computo per gli
uomini di un numero di contributi eccedente i 156. Il differente ammontare
della contribuzione annuale massima consentita per maturare la pensione trova,
d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi richiesti per le
pensioni di vecchiaia e di invalidità della donna (rispettivamente 1560 e 520)
nei confronti di quelle dell'uomo (2340 e 780), nonché nel differente limite di
età (55 anni) che la stessa norma pone per la pensione di vecchiaia della donna
rispetto a quello (60 anni) che é previsto per l'uomo.
Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, la disposizione
denunziata non può dirsi in contrasto né col principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 Cost., né con
quello di parità di diritti del lavoratore e della lavoratrice di cui all'art.
37 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1975.