SENTENZA N. 24
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del r.d.21 febbraio 1895, n.70 (Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari), modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833 (Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV, pensioni militari - sul ricorso di Fiorano Susanna, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto
Nel
procedimento relativo al ricorso promosso da Fiorano
Susanna, vedova dell'ex ufficiale Tito Checchia, a
suo tempo incorso nella perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 183, primo comma, lett. b), del t.u. 21 febbraio 1895, n.
70,
Con
ordinanza emessa in pari data, la stessa sezione riteneva rilevante e non
manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l.C.P.S.
13 agosto 1947, n. 833, nella parte in cui prevede
"la riduzione del quarto prevista dall'art. 187". Secondo
L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte non v'é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
La causa, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo. della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa con la procedura di camera di consiglio.
Considerato in diritto
La denuncia di illegittimità concerne tale riduzione ed é posta in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
É innanzi tutto da osservare che le citate disposizioni dei 1895 e del 1947, come ogni altra che prevedeva la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del pubblico dipendente al godimento della pensione o di equivalente indennità, sono state abrogate dalla legge 8 giugno 1966, n. 424.
Poiché però, per l'art. 2 di essa, il ripristino de1 trattamento di quiescenza del quale il dipendente era stato privato, avviene dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, e quindi solo per l'avvenire, la proposta questione di costituzionalità resta rilevante per il passato, e cioé in rapporto al periodo in cui permangono gli effetti delle norme abrogate ed in base alle quali le disposte menomazioni relative al detto trattamento sono tuttora operanti.
In tali limiti la questione, oltre che rilevante, é anche fondata.
Non può infatti disconoscersi che, se il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro, una diminuzione, per qualsiasi causa, del suo trattamento retributivo (al quale si collega quello pensionistico), da presumersi con tale criterio calcolata, rompa quella proporzionalità e infranga quindi la norma costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.