SENTENZA N. 22
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 25, quarto comma, del d.P.R. 27 marzo 1969,
n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri), promosso con ordinanza
emessa il 16 settembre 1972 dal pretore di Pescara nel procedimento penale a
carico del Presidente dell'ospedale generale provinciale dello Spirito Santo di
Pescara, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974
il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del Presidente
dell'ospedale civile dello Spirito Santo di Pescara, indiziato di aver fatto
compiere da medici dell'Ente e non attraverso i servizi degli istituti
previdenziali competenti, accertamenti sanitari sull'infermità per malattia o
infortunio dei lavoratori dipendenti, il pretore di Pescara, con ordinanza
emessa il 16 settembre 1972, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, quarto comma, del d.P.R. 27 marzo 1969,
n.
Il pretore ritiene che l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori (il quale
prescrive che gli accertamenti devono essere compiuti dagli Istituti
previdenziali), non abbia abrogato la disciplina speciale prevista dall'art. 25 denunciato, con la conseguenza che per i lavoratori
dipendenti dagli Enti ospedalieri gli accertamenti possano essere effettuati
dall'Ente medesimo. Questa constatazione implicherebbe una lesione della
dignità dei lavoratori ospedalieri durante il periodo di inabilità al lavoro
(art. 38, comma primo, Cost.) e comporterebbe una ingiustificata
ed arbitraria discriminazione fra i dipendenti ospedalieri da un canto, e i
dipendenti statali e i dipendenti di imprenditori privati, dall'altro.
2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale. É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
deducendo l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza della
questione.
Quanto all'inammissibilità, osserva che l'eccezione é manifestamente
irrilevante poiché l'ipotetica eliminazione della norma denunciata, non essendo
idonea a qualificare penalmente un comportamento che, al momento in cui é stato
posto in essere era pienamente legittimo, non rifluirebbe mai sul procedimento
penale nel corso del quale é stata sollevata.
Sulla manifesta infondatezza rileva che la norma denunciata non autorizza
affatto un accertamento da parte dei medici dipendenti da enti ospedalieri, ma
invece da parte del "medico fiscale". Col che da un lato la norma non
collide con l'art. 38 della Costituzione in quanto comunque al lavoratore
spetta il trattamento previdenziale che la legge gli assicura, dall'altro, in
relazione all'art. 3 non può negarsi che il particolare rapporto di impiego con
l'ente con un suo specifico status e l'autonomia di cui gode il medico fiscale appaiono
rilievi decisivi per escludere quella parzialità che giustifica la sfiducia per
gli accertamenti compiuti da medici incaricati dal datore di lavoro privato.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Pescara, premesso che l'art. 5 della legge n. 300 del
1970 non ha abrogato l'art. 25 del d.P.R. 27 marzo
1969, n. 130, il quale resta in vigore ai sensi dell'art. 37 della citata legge
n. 300 del 1970, solleva questione di legittimità del comma quarto del detto
art. 25 del d.P.R. 27 marzo
2. - Non é da accogliersi l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello
Stato di inammissibilità della questione per irrilevanza "in quanto
l'ipotetica eliminazione della norma denunciata, non essendo idonea a
qualificare come penalmente rilevante un comportamento che, al momento in cui é
stato posto in essere, era pienamente legittimo, non rifluirebbe mai sul
procedimento penale nel corso del quale é stata sollevata".
Come
3. - La questione di legittimità costituzionale non é fondata.
L'ordinanza del giudice a quo si basa sull'erroneo presupposto che il comma quarto
dell'art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130,
consentirebbe il "controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui
dipendenti ospedalieri" La norma impugnata dispone invece che "il
direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva
competenza, può far verificare in qualsiasi momento a mezzo
di un medico fiscale l'entità dell'infermità e la sua presumibile
durata".
Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le argomentazioni del
giudice a quo per denunziare una violazione dell'art. 38, comma primo, della
Costituzione da parte della norma impugnata. Questa nella sua testuale
formulazione costituisce la regolamentazione di un'attività che attiene alla
procedura stabilita per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal
lavoro e precisamente della verifica dell'entità e della presumibile durata
dell'infermità del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso invio di
certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i diritti attribuiti
ai lavoratori dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione da cui é
oggettivamente estranea.
4. - La norma impugnata non é lesiva del principio di uguaglianza
rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per infermità,
disposta dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 per i
lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in essa prevista é attuabile solo attraverso un medico fiscale,
il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva,
imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente
ospedaliero.
L'art. 3 della Costituzione non impedisce al legislatore di emanare norme
differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando,
come é nella specie, la disparità di trattamento é fondata su presupposti
logici che la giustificano razionalmente.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma quarto, del d.P.R.
27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri), sollevata
dal pretore di Pescara, in riferimento agli artt. 38, comma primo, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.