SENTENZA N. 21
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente
della Regione Puglia, notificato il 27 maggio 1974, depositato in cancelleria
il 31 successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1974, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della delibera n. 1270 del 12 marzo 1974 con la
quale
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974
il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Mario Troccoli, per
Ritenuto in fatto
Con nuovo provvedimento in data 4 febbraio 1974,
Nella detta deliberazione,
Quanto sopra
In data 12 marzo 1974,
Successivamente, con ricorso 27 maggio 1974,
a) perché l'atto deliberativo della Giunta, come atto non terminale, non
é assoggettabile a controllo se non quando lo é l'atto terminale, e unitamente
ad esso;
b) perché il provvedimento del Presidente, essendo atto monocratico, non é soggetto a controllo, e ciò in quanto
l'articolo 45 della legge 10 febbraio 1963, n. 62, assoggetta ad esso solo le "deliberazioni";
c) perché l'insieme dei due atti, essendo espressione del potere di
controllo sugli organi ospedalieri, commesso alla Regione dall'art. 17 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, non può essere sottoposto ad altro controllo da
parte dell'organo statale, ex art. 125 Cost., perché non é concepibile un controllo sul controllo o
controllo di secondo grado. Diversamente operando, si perverrebbe allo
svuotamento della funzione regionale di controllo, che resterebbe, in ultima
analisi, affidata allo Stato.
L'Avvocatura sostiene la inammissibilità del
ricorso per tardività per i seguenti motivi:
a) perché - circa la questione degli atti monocratici
-
b) per quanto attiene al secondo motivo, relativo alla assoggettabilità al controllo della Commissione degli atti
di controllo della Regione dagli enti ospedalieri, l'Avvocatura rileva che i
provvedimenti annullati, i quali in un primo tempo non furono trasmessi alla
Commissione di controllo, furono inviati solo in seguito ad esplicita richiesta
del Commissario del Governo: pertanto, poiché sin da questa data (21 febbraio
1974) si sarebbe verificata la lesione della competenza regionale, il ricorso
anche sotto questo profilo dovrebbe ritenersi inammissibile per tardività.
Nel merito, la difesa dello Stato osserva che, alla stregua di una
corretta interpretazione dell'art. 125 della Costituzione, tutti gli atti
amministrativi a rilevanza esterna delle Regioni dovrebbero ritenersi
sottoposti al controllo della apposita Commissione, sia che si tratti di atti collegiali, sia di atti monocratici.
Né questa conclusione é suscettibile di limitazione in considerazione
della natura della attività regionale sottoposta a controllo, in quanto non
sembra che dalla normativa costituzionale possa dedursi la esclusione
degli atti regionali di controllo dal sindacato di legittimità della
Commissione.
All'udienza di discussione le parti hanno illustrato oralmente le loro
deduzioni e richieste.
Considerato in diritto
Secondo
Il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura
generale, ha eccepito la tardività del ricorso,
notificato il 27 maggio 1974, perché la invasione della competenza regionale,
in rapporto agli atti da essa assunti e poi annullati, si sarebbe verificata da
parte dello Stato con altri atti di data anteriore a quella della deliberazione
di annullamento adottata il 12 marzo 1974 dalla Commissione di controllo, e
pervenuta alla Regione il 4 aprile stesso.
In particolare, quanto alla pretesa dello Stato di sottoporre a controllo
anche gli atti monocratici, si sostiene che di essa
Quanto poi all'altra pretesa dello Stato di sottoporre a controllo la
deliberazione di Giunta autorizzante il Presidente regionale a sciogliere
l'Amministrazione ospitaliera di Campi Salentina e l'atto presidenziale che provvedeva in
conformità, di tale pretesa
La prima eccezione dell'Avvocatura, concernente la intempestività
del ricorso in merito alla contestata questione della sottoponibilità
a controllo degli atti monocratici, non può ritenersi
fondata.
La circolare ministeriale, che si esprimeva in favore del controllo di
tali atti, non poteva avere, di per sé, altro contenuto che quello di un
parere, per quanto autorevole, in materia di interpretazione di ciò che si possa o si debba ritenere le norme di legge dispongano al
riguardo. E poiché il parere del Ministro non ha alcuna efficacia vincolante né
nei confronti della Regione né della Commissione di controllo, la quale avrebbe
anche potuto decidere nel senso della non assoggettabilità
al controllo dell'atto de quo, non può farsi riferimento alla data di
comunicazione della circolare per dedurne la violazione della competenza
regionale in materia.
La seconda eccezione dell'Avvocatura, circa l'atto che avrebbe consumato
l'assunta lesione di competenza e la data sotto la quale essa si sarebbe
verificata, é invece fondata.
Non può infatti apparir dubbio che, di fronte
all'atteggiamento passivo della Regione - la quale ometteva l'invio degli atti
in base al suo manifestato convincimento che essi non dovessero subire l'esame
di controllo - e la richiesta degli stessi atti da parte del Commissario del
Governo, Presidente della Commissione di controllo, organo dello Stato, diretta
a sottoporli a tale esame, vi era un contrasto e una stridente incompatibilità,
espressione di propositi e volontà confliggenti,
idonei a determinare di per sé un'invasione della sfera di competenza alla
quale
E poiché la richiesta degli atti da parte del Commissario avvenne sotto
la data del 21 febbraio 1974, non può parimenti esser dubbio che il ricorso
della Regione, notificato il 27 maggio stesso, fu proposto oltre il termine di
sessanta giorni stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 39, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile per tardività
il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.