SENTENZA N. 19
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal pretore di
Torino nel procedimento civile vertente tra Corino Giorgio e Zama Gino, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre
1973.
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
1. - In un procedimento civile promosso da Giorgio Corino contro Gino Zama ed avente per oggetto il risarcimento di danni in
dipendenza di incidente stradale, essendo stata eccepita dal convenuto la improponibilità dell'azione per mancata ottemperanza al
disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (il quale statuisce
che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli
o dei natanti, per i quali vi é obbligo di assicurazione, può essere proposta
solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto il risarcimento all'assicuratore ovvero, nella ipotesi prevista
dall'art. 19, comma primo, lettere a e b, all'impresa o all'istituto indicato
nello stesso articolo), il pretore di Torino, con ordinanza del 19 giugno 1973,
- premesso che la norma va interpretata nel senso della sua applicabilità
soltanto all'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit.,
e non anche alla concorrente azione contro il civilmente responsabile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. - ne ha prospettato, appunto,
per siffatta limitazione, la illegittimità
costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di
parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - É devoluta a questa Corte la questione se l'art. 22 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui assoggetta all'adempimento dell'onere
dell'invio di richiesta per lettera raccomandata all'assicuratore ed
all'osservanza del termine di sessanta giorni la proponibilità dell'azione
diretta ex art. 18 legge 1969 cit.,
e non anche della concorrente azione contro il civilmente responsabile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ., contrasti con l'art. 3 della Costituzione: sembrando
incongruo che il responsabile dell'incidente stradale, che é soggetto
economicamente più debole rispetto all'impresa assicuratrice, non debba fruire
della dilazione accordata a quest'ultima, una volta che "la condizione
oggettiva cui la norma si riferisce é eguale per entrambi i soggetti, mentre le
condizioni soggettive, sia dal punto di vista patrimoniale sia organizzativo,
sono più favorevoli per la compagnia di assicurazioni".
2. - La questione non é fondata.
Il giudice a quo, nel prospettare il dubbio di legittimità costituzionale
della norma denunziata, muove - come si é detto - dal presupposto della sua
applicabilità soltanto all'azione diretta disciplinata dall'art. 18 della legge
1969, n. 990, e non anche alla azione contro il civilmente responsabile.
Tale presupposto é, tuttavia, erroneo.
Questa Corte, con sentenza n. 24 del
1973 - nel dichiarare non fondata, con riferimento all'art. 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sopraindicato, allora sollevata sulla base
dell'interpretazione della applicabilità di tale disposizione anche all'azione risarcitoria contro il civilmente responsabile - ha posto
in rilievo che "lo scopo perseguito dalla norma, di rendere possibile,
mediante gli accertamenti da parte dell'impresa assicuratrice, la composizione
stragiudiziale sulla pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di
gestione del servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali
superflue, sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in
giudizio il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro in
causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, del codice civile".
Alla stregua di siffatta ratio l'interpretazione corretta della norma
deve ritenersi - in conformità, per altro, del pensiero espresso nei lavori
preparatori e del prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale - nel
senso della sua applicabilità all'azione per risarcimento di danni derivanti
dalla circolazione di autoveicoli o natanti per i quali sussista
l'obbligo dell'assicurazione anche se proposta contro il civilmente
responsabile secondo le norme di diritto comune.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.