SENTENZA N. 14
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 (Modifiche ed integrazioni
al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
approvato con d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858),
promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 15
novembre 1973, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 18
del registro ricorso 1973.
Visto
l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli
e Antonio Sorrentino, per
Ritenuto in fatto
Con
ricorso notificato il 15 novembre 1973 il Presidente della Regione siciliana ha
impugnato in via principale l'art. 3 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 603, contenente "modifiche ed integrazioni al testo
unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", il quale dispone che per le riscossioni effettuate
l'esattore é retribuito con "aggio a carico degli enti destinatari del
gettito dei tributi".
Secondo
Il
legislatore, invero, aveva sancito il principio della "incorporazione
degli aggi nelle aliquote stabilite per i singoli tributi" allo scopo di
eliminare la sperequazione fra i contribuenti delle varie Regioni, cui venivano imposti aggi più esigui nelle zone più ricche e più
elevati nelle zone più povere. In aperto contrasto con questo criterio
direttivo l'art. 3 del decreto delegato avrebbe attuato la perequazione nei
confronti dei contribuenti ponendo, invece, in essere una sperequazione nella
distribuzione degli oneri fra gli enti impositori. La delega non implicava che
gli aggi fossero messi a carico degli enti destinatari dei tributi.
La
norma inoltre violerebbe gli artt. 36 e 43 dello
Statuto, nonché l'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074, contenente norme di attuazione in materia finanziaria, in quanto,
formando l'aggio parte integrante dei tributi ed essendo il gettito di questi
di spettanza della Regione, lo Stato non avrebbe potuto, disponendo in materia
di riscossione, unilateralmente incamerare la differenza tra l'aggio minimo
fissato in base al decreto e l'aggio effettivo di gran lunga maggiore pagato
dalla Regione agli esattori siciliani.
All'uopo
sarebbero occorse norme da emanarsi con la speciale procedura che richiede
l'intervento della Commissione paritetica non potendo arbitrariamente lo Stato
sollevarsi, da un lato, dagli oneri di riscossione e addossarli, dall'altro,
alla Regione siciliana.
Il
ricorso lamenta, infine, la violazione dell'art. 3 Cost. osservando che la
nuova disciplina sull'aggio crea una grave sperequazione a danno della Regione
siciliana, dove gli aggi sono più elevati rispetto al restante territorio dello
Stato.
Gravando
l'aggio sull'ente beneficiario del tributo,
A
questa disparità di trattamento si sarebbe ovviato con la istituzione
di una Cassa di compensazione, del resto suggerita dalla Commissione consultiva
per la riforma tributaria, ma in sede di emanazione del decreto delegato non si
é tenuto conto del suggerimento con il risultato che proprio alle Regioni più
povere viene sottratta una maggiore porzione del gettito degli stessi tributi
che vengono percepiti in maggiore misura dalle Regioni più ricche.
Conclude,
pertanto, la ricorrente per l'incostituzionalità della norma impugnata.
Nel
giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con
deposito di deduzioni in cancelleria in data 10 dicembre 1973.
Nelle
proprie deduzioni l'Avvocatura dello Stato sostiene preliminarmente
l'inammissibilità delle censure svolte nel ricorso in
riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., rilevando che in ordine alle stesse deve disconoscersi
che
Dette
censure, peraltro, unitamente a quelle (ammissibili) relative a violazioni di
norme statutarie, sarebbero infondate nel merito.
Contrariamente
a quanto affermato nel ricorso, con l'entrata in vigore della nuova disciplina,
Sono
quindi sempre gli stessi esattori che trattengono gli aggi con la sola differenza
che, prima, questi costituivano una voce aggiuntiva dei tributi, mentre dal 1
gennaio 1974 costituiscono una voce incorporata nelle aliquote dei tributi.
Queste
aliquote, in compenso, sono state fissate tenendo conto dell'incidenza media
degli aggi per cui, in definitiva, é sempre il
contribuente che, da un punto di vista sostanziale, paga gli aggi. Il vantaggio
del nuovo sistema é la perequazione degli aggi tra tutti i contribuenti a
parità di imposte pagate.
L'aggio
rappresenta un costo di esazione ed il fatto che questo costo sia maggiore in
Sicilia che altrove é un dato di fatto che non ha rilevanza giuridica.
Accettare
l'impostazione della ricorrente equivarrebbe a riconoscere una sperequazione,
ad esempio, fra le entrate della Sicilia e quelle della Lombardia con la
conseguenza che la prima potrebbe rivendicare la differenza con le maggiori
entrate riscosse nella seconda.
La realtà é che anche col nuovo sistema
Una eventuale compensazione delle misure degli aggi, in
relazione alla varietà dei contratti di esattoria nei vari comuni dell'Isola,
potrà avvenire nell'ambito della Regione siciliana e mai spingersi oltre il
territorio regionale perché ne mancherebbe il presupposto principale:
l'attribuzione del gettito tributario erTimes New Romane ad altre Regioni.
Conclude,
pertanto, l'Avvocatura chiedendo che
Considerato in diritto
1.
- Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, del quale fa
parte la norma denunciata, é uno dei numerosi decreti delegati emanati dal
legislatore nazionale per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla
legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.
Con
esso sono state dettate nuove disposizioni sui servizi
di riscossione delle imposte ed in particolare, per quanto concerne gli aggi di
riscossione, in ottemperanza ai criteri direttivi fissati dall'art. 10 punto 10
della legge di delega, che enunciano il nuovo principio della "incorporazione
degli aggi nelle aliquote stabilite per i singoli tributi", é stato
disposto che "per le riscossioni effettuate sia mediante versamenti
diretti, sia mediante ruoli l'esattore é retribuito con un aggio a carico degli
enti destinatari del gettito dei tributi" (art. 3, comma primo).
Nei
riguardi di questa norma la ricorrente Regione siciliana ha prospettato vari
motivi di incostituzionalità tra i quali é necessario
anzitutto esaminare quelli relativi al preteso contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione, in ordine ai quali la
difesa dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità in quanto si
tratterebbe di motivi non attinenti ad una invasione
della sfera di competenza della Regione.
Trattasi
di eccezione in linea di principio fondata sulla quale
Ora
é di tutta evidenza che queste ipotesi non ricorrono nel caso in esame dal
momento che nella specifica materia disciplinata dalla norma impugnata non
spetta alcuna competenza alla Regione siciliana, né lesione di sue attribuzioni
discende direttamente o é dato comunque collegare alla lamentata violazione
degli artt. 76 e 3 della Costituzione.
2.
- Infondati sono, invece, i motivi di incostituzionalità in relazione agli artt. 36 e 43 dello Statuto e 8 del d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074, formulati dalla difesa della Regione sul rilievo che
la modifica apportata dalla norma denunciata, che pone l'aggio a carico degli
enti destinatari dei tributi, non poteva essere effettuata unilateralmente
dallo Stato, ma occorrevano norme da stabilirsi con l'intervento della
Commissione paritetica.
É
opportuno al riguardo osservare che col nuovo criterio della incorporazione
degli aggi nelle aliquote delle imposte, il legislatore ha inteso realizzare
con effetto dal 1 gennaio 1974 una identità di
trattamento tra i contribuenti per quanto concerne il costo del servizio di
esazione dei tributi. Occorreva a tal fine eliminare la sperequazione
territoriale dell'aggio, che, essendo determinato in misura considerevolmente
diversa da luogo a luogo come conseguenza della diversità delle condizioni alle
quali veniva concesso l'appalto della riscossione
delle imposte dirette, dava luogo ad una ingiusta discriminazione tra i
contribuenti a seconda del luogo in cui l'imposta veniva pagata. Strumento
utile al perseguimento di questo obiettivo é apparso quello di fissare un aggio
medio da applicarsi uniformemente in tutto il territorio nazionale e da conglobare
nelle aliquote delle imposte in modo da porre sullo stesso piano i contribuenti
chiamandoli a sopportare in egual misura, a parità di
imposte da pagare, il costo del pubblico servizio di riscossione.
Il
disposto dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 603
del 1973, che pone l'aggio a carico degli enti destinatari dei tributi,
costituisce la diretta conseguenza del nuovo principio di perequazione
dell'aggio sancito in sede di riforma tributaria, principio che ha appunto
trasformato l'aggio da voce a se stante ed addizionale dell'imposta in
componente delle aliquote dei tributi.
Il
fatto che in Sicilia vi sia un maggior costo di esazione dei tributi, nascente
dall'obbligo per
D'altro
canto se per realizzare la parità di trattamento dei contribuenti in ordine al
costo di riscossione delle imposte si imponeva la determinazione di un aggio
medio uniforme in tutto il territorio dello Stato é evidente che ciò non poteva
non comportare la conseguenza che, nelle zone in cui il costo di riscossione
era più oneroso, dovesse rimanere a carico degli enti
destinatari dei tributi la differenza fra l'aggio medio conglobato e quello più
elevato fissato nei contratti di appalto.
Ma
quel che più conta ribadire in questa sede é che la norma impugnata non
comporta alcuna lesione o menomazione di attribuzioni e competenze spettanti
alla Regione, nella specifica materia. La norma dispone unicamente in tema di
costo del servizio di riscossione delle imposte ma non
modifica il regime di appartenenza dei tributi erTimes New Romani statutariamente
riconosciuti alla Sicilia sicché non ricorre nel presente caso l'esigenza di
norme da emanarsi con la speciale procedura di cui all'invocato art. 43 dello
Statuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 603, contenente "Modifiche ed integrazioni al testo
unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato
con d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858", sollevata
dalla Regione siciliana col ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 3, comma primo, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 603, sollevata col medesimo ricorso, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto e all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di
attuazione dello Statuto in materia finanziaria.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE Trimarchi - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata
in cancelleria il 5 febbraio 1975.