ORDINANZA N. 11
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378,
terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici,
promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1973 dal pretore di Bozzolo nel
procedimento penale a carico di Bottoli Aldo,
iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.
Udito nella
camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con
ordinanza in data 12 marzo 1973, emessa nel corso del procedimento penale
contro Aldo Bottoli, il pretore di Bozzolo ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo
comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, dubitando che la norma in esame - in quanto subordina alla
valutazione discrezionale ed insindacabile del prefetto (ora ingegnere capo del
Genio civile) l'opportunità di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria
le trasgressioni alle leggi sulla polizia delle acque pubbliche - introduca una arbitraria ed ingiustificata "disparità di
trattamento nei confronti di quei cittadini che violando le norme suddette,
possono, ad arbitrio dell'organo amministrativo, venire incriminati per la
commissione di un fatto reato oppure semplicemente incolpati di un illecito
amministrativo";
che l'ordinanza é stata ritualmente
notificata, comunicata e pubblicata;
che non vi é stata costituzione di parti.
Considerato che
questa Corte con sentenza
n. 154 del 1963, la quale ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma,
della legge 1865, n. 2248, all. F, sotto il profilo, allora prospettato, di
violazione dell'art. 112 della Costituzione, ha implicitamente anche escluso -
come rilevato nella motivazione della successiva sentenza n. 115 del
1967 - il contrasto della norma suddetta con l'art. 3 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 gennaio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE Trimarchi - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in
cancelleria il 16 gennaio 1975.