Sentenza n. 7 del 1975
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 7

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Franceso Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli art. 290 e 313 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 maggio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Palatrasio Ernesto ed altro, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dalla Corte di assise di Roma nel procedimento penale a carico di Grimaldi Fulvio, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974;

3) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Nicosia Angelo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

4) ordinanza emessa il 27 aprile 1973 dalla Corte di assise di Roma nel procedimento penale a carico di Grimaldi Fulvio, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisaful1i.

Considerato in fatto e in diritto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Palatrasio Ernesto ed altro, il giudice istruttore presso il tribunale di Taranto ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 maggio 1973, in riferimento agli art. 21 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale ed in riferimento agli artt. 3,25, commi primo e secondo, 112 e 95, comma primo, della Costituzione altra questione relativamente all'art. 313 dello stesso codice penale.

Altre due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui detta norma prevede che l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della magistratura sia concessa dal Ministro per la grazia e giustizia sono state promosse dalla Corte di assise di Roma con due ordinanze emesse rispettivamente il 13 marzo ed il 27 aprile 1973, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico entrambi di Grimaldi Fulvio, con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione della parte seconda della Costituzione e particolarmente all'art. 104.

Infine, una quarta ordinanza, emessa il 13 dicembre 1973 dal giudice istruttore presso il tribunale di Marsala, nel corso di un procedimento penale a carico di Nicosia Angelo, ha proposto in riferimento agli art. 3, 104, 105, 106, 107 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 313, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui attribuisce al Ministro per la giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, la competenza a concedere o negare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio dell'ordine giudiziario.

I giudizi, vertendo su analoghe questioni, vanno riuniti e possono essere congiuntamente decisi.

2. - Le questioni concernenti l'art. 290 cod. pen., prospettate sotto il profilo della violazione della libertà di manifestazione del pensiero e del principio di tassatività delle fattispecie penali, sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 20 del 1974 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 180 e n. 183 del 1974.

Anche le questioni relative all'art. 313 cod. pen., genericamente e specificamente sollevate in riferimento al principio di eguaglianza, sono state dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 39 e n. 136 del 1974; mentre quelle dedotte in riferimento ai principi di riserva di giurisdizione, di legalità della pena e di officialità dell'azione penale sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 22 del 1959, successivamente ribadita dalle ordinanze di manifesta infondatezza n. 39, n. 71 e n. 136 del 1974, pur se l'art. 25, secondo comma, Cost. non risulta in tali decisioni formalmente menzionato.

A loro volta, le ulteriori censure per violazione degli articoli da 101 a 101 sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 142 del 1973 e manifestamente infondate con la sentenza n. 20 del 1974 e con le ordinanze n. 5, n. 39 e n. 136 del 1974.

Ciò rammentato, poiché non vengono ora addotti argomenti che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni, le anzidette questioni, sotto i vari profili testé precisati, devono essere dichiarate manifestamente infondate.

3. - Nuova, invece, é la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 313, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., per la diversità di tutela accordata al Governo rispetto a quella riservata alle Assemblee legislative e alla Corte costituzionale (ordinanza del giudice istruttore di Marsala) e all'art. 95 Cost., per l'attribuzione al Ministro per la giustizia, anziché al Governo "nella sua globalità" o al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere autorizzativo per il reato di vilipendio del Governo (ordinanza del giudice istruttore di Taranto).

Ma entrambi i profili sono da disattendere e la questione, perciò, anche nei termini ora esposti, non é fondata.

Non é pertinente, infatti, il richiamo all'art. 3, per le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato, consentendone discipline non sempre tra loro uniformi. In particolare, per quanto ora interessa, é da rammentare che, a differenza dalle Assemblee legislative e dalla Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale "consiglio dei ministri", ma é organo complesso, nell'ambito del quale - come fu affermato da questa Corte nella sentenza n. 142 del 1973, al punto 7 della motivazione - il Ministro per la giustizia é "tecnicamente qualificato e politicamente idoneo" a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia, esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.

Né sussiste violazione dell'art. 95, primo comma, Cost., che non si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della politica generale dei Governo, di impulso e coordinamento dell'opera dei ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse responsabilità; ed é noto che quei poteri si esercitano anche fuori del consiglio, nei confronti dei ministri singolarmente considerati. Nulla vieta pertanto, ed é anzi conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste di autorizzazione a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei ministri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre l90l, n. 466.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 290 e 313 del codice penale sollevate in riferimento agli art. 3, 21, 25, 101 a 110 e 112 della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 313, comma terzo, sollevata in riferimento agli art. 3 e 95 della Costituzione con le ordinanze dei giudici istruttori di Marsala e di Taranto di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

 

Depositata in cancelleria il 16 gennaio 1975.