SENTENZA N. 301
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 23, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina
generale delle assunzioni presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende
private), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1973 dal pretore di Mantova
nel procedimento penale a carico di Bellini Giancarlo, iscritta al n. 30 1 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 236 del 12 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il
Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto in fatto
Il pretore di Mantova in un procedimento penale a carico di Giancarlo
Bellini, datore di lavoro privato, accogliendo l'eccezione proposta dal
difensore dell'imputato, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la
"disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
Amministrazioni e le aziende private".
Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi é
stata costituzione di parti private, né intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Considerato in diritto
Con l'ordinanza di rinvio, emessa nel corso di un
procedimento penale per contravvenzione agli artt.
11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il
giudice a quo ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,
secondo comma, della legge citata, "nella parte in cui prevede sanzioni
penali solo a carico dei privati datori di lavoro e non anche a carico degli
enti pubblici", che al pari dei privati hanno l'obbligo di assumere un
certo numero di invalidi civili o del lavoro, "creandosi in tal modo
disparità di trattamento nei confronti di soggetti ugualmente tenuti all'onere
della assunzione obbligatoria".
La questione così prospettata deve dichiararsi inammissibile, per
manifesto difetto di rilevanza ai fini della decisione del
giudizio a quo, nel quale é imputato
per contravvenzione alla legge n. 482 del 1968 un imprenditore privato. Non é infatti posta in dubbio la legittimità della disposizione
per quanto attiene alla fattispecie normativa che é oggetto della sanzione
penale, applicabile nel caso concreto, ma viene denunziata una lacuna della
disciplina sanzionatoria rispetto alla ipotesi di contravvenzione imputabile ad
un ente pubblico. É pertanto evidente che una eventuale
declaratoria di illegittimità della disposizione, nella parte in cui non
prevede sanzioni nei confronti degli enti pubblici, non potrebbe avere alcuna
influenza sulla decisione del giudizio. Conclusione, questa, conforme a
numerosi precedenti della Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimità dell'art. 23, secondo comma, della legge
2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso
le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), sollevata con l'ordinanza
di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.