SENTENZA N. 300
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 231 e 141 del codice di
procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 maggio 1973 dal pretore di
Poggio Mirteto a seguito d; delazione anonima nei confronti di Gamberoni
Domenico, iscritta al n. 266 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205
dell'8 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 22 settembre 1973 dal pretore di Vallo della Lucania nel procedimento penale a carico di Maio Andrea ed altri, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il
Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di una delazione anonima pervenuta in data 15 gennaio
1973, nella quale si riferiva che tal Gamberoni Domenico aveva
posto in opera una manifattura per l'essiccamento di pelli fresche nel centro
abitato di Scandriglia, il pretore di Poggio Mirteto
trasmetteva la dilazione stessa alla polizia giudiziaria la quale, con rapporto
del 26 febbraio l 973, dopo le indagini, dava conferma dello scritto anonimo.
Dopo aver così accertato che il fatto attribuito al
Gamberoni configura il reato previsto dall'art. 216 del r.d. 27 luglio
1934, n. 1265, il pretore ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 231 cod.
proc. pen.
nella parte in cui consente al pubblico ministero o al pretore di richiedere
alla polizia giudiziaria indagini sul contenuto di una delazione anonima senza
l'osservanza delle forme che garantiscono il diritto di difesa, determinando
così una disuguaglianza di trattamento tra indiziati ai quali si riferirono
indagini di polizia sulla base di delazioni anonime e indiziati sui quali tali
indagini vengono svolte sulla base di legittima notitia criminis. osserva
il pretore che essendo nell'art. 141 cod. proc. pen. sancito il divieto per il
giudice di fare uso processuale degli scritti anonimi, nessuna comunicazione
giudiziaria (art. 390 cod. proc. pen.) delle disposte indagini, dirette o di polizia,
può essere fatta al soggetto indicato come autore di reato in una delazione
anonima. L'indiziato resta così completamente ignaro degli accertamenti in
corso e privo pertanto di quel diritto di difesa che é, invece, assicurato al
soggetto sul quale si indaga a seguito di una
legittima denuncia. Il caso di delazione anonima é peraltro diverso da quello
del confidente occulto in quanto la notitia criminis da quest'ultimo fornita rimane del tutto
assorbita nel rapporto giudiziario ed é direttamente garantita, in ordine alla sua fondatezza, dall'ufficiale di polizia
autore del rapporto.
Attesa la rilevanza della proposta questione ai fini della decisione del proprio giudizio il giudice a quo ha quindi rimesso gli atti a questa Corte.
2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Maio Andrea ed
altri, imputati del reato di abuso di ufficio previsto
dall'art. 323 del codice penale, il pretore di Vallo della Lucania
ha ravvisato l'esigenza di completare alcune indagini ed esplicare ulteriori accertamenti
in ordine a taluni fatti, emergenti da delazioni anonime, i quali, se provati,
darebbero luogo a contestazione di distinte ipotesi criminose.
Potendo tal fine essere raggiunto, secondo
l'interpretazione data all'art. 141 cod. proc.
pen., solo mediante la
trasmissione delle delazioni anonime alla polizia giudiziaria e senza peraltro
potere impartire in proposito alcuna direttiva, il pretore ha anzitutto
prospettato il dubbio di incostituzionalità dell'indicata norma in riferimento
all'art. 109 della Costituzione che sancisce il rapporto di subordinazione
della polizia giudiziaria al magistrato inquirente.
Si sostiene peraltro nell'ordinanza che quando
sulla base di delazioni anonime si procede ad indagini dirette o a mezzo della
polizia giudiziaria si ha una sicura violazione dei diritti di difesa
dell'indiziato (art. 24 Cost.): non sussistendo infatti una legittima notitia criminis
nessuna comunicazione può essere fatta all'inquirente in ordine alle indagini
che si intendono disporre nei suoi confronti.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é
costituito.
Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe sono
stati riuniti per essere decisi con unica sentenza poiché sostanzialmente
identica é la questione di legittimità costituzionale proposta pur essendo
diverse le norme impugnate e solo parzialmente comuni i motivi di incostituzionalità dedotti. Ed invero con la prima
ordinanza viene denunciata l'incostituzionalità
dell'art. 231 del codice di procedura penale nella parte in cui consentirebbe
al pubblico ministero o al pretore di disporre indagini dirette o tramite la
polizia sul contenuto di una delazione anonima e si sostiene che tale norma
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
con la seconda ordinanza, invece, si denuncia l'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 109 Cost., dell'art. 141 dello stesso
codice, nella parte in cui anche questa norma, secondo un'interpretazione
comunemente accolta, consentirebbe indagini dirette o di polizia sulla base di
delazioni anonime. É perciò evidente che, nonostante nella
prima ordinanza sia stato formalmente indicato l'art. 231, la questione di
legittimità costituzionale é identica e si riferisce propriamente alle delazioni
anonime previste dall'art. 141.
2. - Prima di scendere all'esame delle varie censure di
incostituzionalità é d'uopo soffermarsi sul problema di fondo che le due
ordinanze prospettano che é quello del valore e dell'uso dello scritto anonimo
nel vigente sistema processuale penale.
L'art. 1 del codice di rito stabilisce che l'azione penale é pubblica ed
é iniziata di ufficio a seguito di rapporto, referto,
denuncia o altra notizia di reato. Gli scritti anonimi non sono pertanto
inclusi da questa norma tra le notitie criminis, qualificate o non, sulla cui base si instaura il processo penale. Della delazione anonima si
occupa, invece, l'art. 8, comma quarto, per rinviarne semplicemente la
disciplina all'art. 141, il quale sotto la rubrica "eliminazione degli scritti
anonimi" testualmente dispone che questi "non possono essere uniti
agli atti del procedimento, né può farsene alcun uso processuale, salvo che
costituiscano corpo del reato ovvero provengano comunque
dall'imputato". L'esatta individuazione del contenuto e
della portata di questo precetto é di fondamentale importanza per la soluzione
del problema posto dalle ordinanze.
I divieti in esso enunciati sono due: il primo
preclude l'ingresso dello scritto anonimo nel processo ed il secondo disconosce
la sua idoneità a costituire prova documentale dei fatti che espone. Entrambi i
rilievi sono in evidente armonia con il principio della nostra legge
processuale che subordina l'efficacia probatoria di un documento alla sua
autenticità. Nel caso della delazione anonima, mancando la sottoscrizione, non
può aversi alcun controllo sulla veridicità di quanto in essa
affermato ed é parso perciò giusto sancirne il bando dagli atti del processo
onde impedire che l'anonimo possa minimamente influire sulla formazione del convincimento
del giudice.
Il divieto di utilizzazione processuale dello
scritto anonimo non importa soltanto la negazione di qualsiasi valore
documentale alla delazione, ma esclude anche che questa possa da sola
considerarsi direttamente idonea, al pari delle altre forme d; notitia criminis
previste dal codice, a provocare l'immediato inizio dell'azione penale.
Ma proprio perché l'anonimo non é in sé fonte di prova, ma riferisce
fatti e circostanze che possono acquistare rilevanza agli effetti processuali
solo se provati, non gli si può a priori in senso assoluto negare qualsiasi
valore e possibilità di uso nel campo della giustizia
penale. Sebbene trattisi di mezzo riprovevole sotto un profilo etico sociale non sono infrequenti i casi in cui con esso si forniscono
all'autorità informazioni ed elementi preziosi su reati anche di particolare
gravità che non possono restare ignorati. Da ciò l'esigenza,
anche per soddisfare i supremi interessi della giustizia, di riconoscere al
giudice il potere discrezionale di disporre o non quelle indagini di polizia
giudiziaria che, secondo le circostanze, riterrà idonee alla scoperta della
verità. É evidente che ove non intenda dar alcun seguito alla delazione anonima egli ne ignorerà l'esistenza e, trattandosi di
irregolare notitia criminis, non
dovrà neppure decretarne l'archiviazione; se riterrà, invece, di ordinare delle
investigazioni non per questo potrà dirsi ch'egli avrà fatto uso processuale,
nei termini non consentiti dianzi precisati, dello scritto anonimo, giacché non
promuoverà in tal modo, sulla sola sua base l'azione penale, ma cercherà prima
di raccogliere quegli elementi di prova nuovi e validi che sono necessari per
instaurare legittimamente il processo penale.
La possibilità di disporre queste indagini appare del
resto giustificata dallo stesso precetto dell'art. 141. Se é vero infatti che questa norma prevede l'ingresso dell'anonimo
nel processo in due casi e cioè quando esso costituisca corpo del reato o
quando provenga comunque dall'imputato, é pur vero che queste circostanze
possono spesso essere accertate solo attraverso opportune indagini di polizia.
E indispensabili addirittura sono queste indagini, come si desume dall'art. 368
cod. pen., che punisce il
reato di calunnia fatta con denuncia anche anonima, allorché occorre giungere
alla identificazione dell'autore dello scritto calunnioso.
3. - Ciò premesso, passando all'esame delle singole censure
é da prendere anzitutto in considerazione quella comune alle due ordinanze le
quali concordemente denunciano la violazione del diritto di difesa del soggetto
indicato come autore di un reato in uno scritto anonimo, sul rilievo che
nessuna comunicazione giudiziaria può essere a lui fatta in base all'anonimo.
La censura é priva di rilievo. É già stato osservato che lo scritto anonimo,
proprio perché privo di efficacia sul piano probatorio
o indiziario sia dell'esistenza del reato che denuncia, sia dell'autore che lo
avrebbe commesso, non provoca l'inizio immediato del processo, ma può dar luogo
soltanto ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova. seri e concreti, sulla cui base potrà in prosieguo essere
promossa l'azione penale. In mancanza perciò d; una legittima
notizia di reato e di un indiziato come autore di questo non v'é alcun diritto
di difesa da riconoscere e garantire. Solo nel caso in cui le indagini
confermeranno il contenuto dell'anonimo si instaurerà
il processo e in questa fase sarà assicurata all'imputato la tutela che
l'ordinamento gli appresta.
4. - Del pari infondato é il motivo d'incostituzionalità in riferimento all'art. 3 Cost. che lamenta la disparità di
trattamento che si determina tra indiziato sottoposto ad indagini a seguito di
delazione anonima, al quale non sarebbe assicurata la difesa, ed indiziato nei
cui confronti l'indagine si svolge a seguito di una legittima notitia criminis,
ammesso invece a
difendersi. Tra i due casi messi a raffronto non sussiste
quel- l'identità di situazione che giustificherebbe l'uguaglianza del loro
trattamento. Il rapporto, la denuncia, il referto e tutte le altre notizie di
reato previsti dal codice sono fonti di prova che possono direttamente
provocare l'inizio immediato del processo; é ovvio pertanto che il soggetto che
in essi viene indicato come autore di un reato debba
essere subito informato che si procede o si indaga nei suoi confronti per
essere messo in condizione di apprestare la sua difesa. Nel caso della
delazione anonima, essendo essa priva di qualsiasi valore probatorio e perciò
assolutamente inidonea a provocare l'apertura di un procedimento, la posizione
del soggetto indicato come autore del fatto é del tutto
diversa, giacché il suo diritto a difendersi sorgerà solo se, a seguito
delle indagini disposte dal magistrato inquirente, egli si troverà nella
posizione di indiziato.
5. - Breve cenno merita, infine, l'ultimo motivo di incostituzionalità
prospettato dal pretore di Vallo della Lucania tra
l'art. 141 del cod. pen., a termini del quale il
giudice potrebbe soltanto trasmettere alla polizia la delazione anonima, senza
però impartire nessuna direttiva, e l'art. 109 Cost.,
che sancisce il rapporto di subordinazione della polizia al magistrato
inquirente. A ben considerare il precetto costituzionale
invocato, tenuto conto del suo spirito informatore e del suo contenuto, é da ritenersi
del tutto estraneo al problema qui in esame.
Ma a parte ciò, é la premessa su cui si fonda la
censura che é errata giacché la norma impugnata non menoma il potere del
giudice di impartire alla polizia giudiziaria le istruzioni e direttive che riterrà
utili per l'accertamento della verità dei fatti dichiarati nell'anonimo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 141 e 231 del codice di
procedura penale, sollevata dai pretori di Poggio Mirteto e Vallo della Lucania, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e
109 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1974.