Sentenza n. 272 del 1974
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SENTENZA N. 272

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8, quinto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1972 dal pretore di Linguaglossa nel procedimento penale a carico di De Gaetano Giuseppe, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1973 dal pretore di Montereale nel procedimento penale a carico di Magno Leone, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 10 agosto 1973;

3) ordinanza emessa il 7 giugno 1973 dal pretore di Randazzo nel procedimento penale a carico di Virgilio Francesco Paolo, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di tale De Gaetano, imputato delle contravvenzioni di porto abusivo di armi e di esercizio di caccia senza licenza (art. 7, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016), il pretore di Linguaglossa ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799), nella parte in cui procede all'equiparazione, sotto il profilo delle sanzioni penali, tra chi caccia senza aver ottenuto l'apposita licenza ed il cacciatore che non ha provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.

osserva il giudice a quo che la norma impugnata contrasta con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, perché, pur avendo la licenza di caccia durata di sei anni, ne é subordinata la validità al pagamento della tassa annuale di concessione governativa, ponendosi quindi sullo stesso piano sia chi, avendone tutti i requisiti tecnici, ha ottenuto il rilascio della licenza, sia chi si é limitato a violare l'onere fiscale connessovi, mentre per giunta in casi similari (omesso pagamento della tassa annuale sulla patente di guida) il legislatore penale ha preso atto delle differenze che ricorrono tra le due ipotesi.

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di deduzioni depositato il 26 febbraio 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

osserva la difesa dello Stato che la norma impugnata testualmente fa derivare l'invalidità della licenza di caccia dal mancato pagamento della tassa annuale. La situazione del soggetto privo di licenza é quindi del tutto assimilabile a quella di colui che é titolare di una licenza ope legis invalida e priva di effetti: pertanto la parificazione delle due tesi, sotto il profilo delle eguali sanzioni penali comminate ai contravventori, non dovrebbe contrastare con il principio di eguaglianza. Viene infatti punito in ogni caso l'esercizio della caccia da parte di chi sia privo di regolare licenza.

2. - Eguale questione di legittimità costituzionale é sollevata, in termini corrispondenti, con ordinanze dei pretori di Montereale e di Randazzo.

Quest'ultimo osserva inoltre che mentre la subordinazione della validità della licenza al pagamento della tassa annuale poteva essere giustificata prima dell'entrata in vigore della legge n. 799 del 2 agosto 1967, modificativa del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, perché a quell'epoca la vidimazione annuale e la rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa assolveva anche al fine di stabilire, in base ad un nuovo esame del comportamento del titolare, se la licenza potesse essere mantenuta o meno, oggi, procedendosi al pagamento della tassa annuale mediante versamento in c/c postale, é escluso ogni controllo da parte della autorità.

Pertanto, venuta meno tale funzione, non sarebbe più possibile considerare alla stessa stregua, sotto il profilo delle sanzioni penali, chi é privo di autorizzazione e chi pur essendo titolare di licenza non ha provveduto al pagamento della tassa annuale, infrazione di natura fiscale autonomamente colpita da apposite sanzioni amministrative.

 

Considerato in diritto

 

La Corte costituzionale deve decidere se contrasti o meno con il principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato disposto degli artt. 7 ed 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validità della licenza di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.

La questione non é fondata.

Occorre in primo luogo esaminare se sia consentito al legislatore di subordinare la validità o l'efficacia della licenza al previo pagamento della tassa di concessione governativa. In proposito é sufficiente ricordare che il rilascio della licenza presuppone la sussistenza di taluni requisiti tecnici nell'aspirante cacciatore, come messo in luce nelle ordinanze di rimessione, ma s'inserisce nell'ambito di una disciplina pubblicistica del settore, di natura più ampia. In relazione ad essa questa Corte, con la sentenza n. 124 del 1969, ha già escluso, sempre in riferimento al principio di eguaglianza, l'illegittimità della norma che subordina l'uso della licenza di caccia alla previa stipulazione di un contratto d'assicurazione verso terzi e la conseguente equiparazione, sotto il profilo penale, tra chi caccia senza licenza e chi con licenza, ma senza aver provveduto alla prescritta assicurazione.

Nel caso in esame la validità della licenza é subordinata al previo pagamento della tassa annuale di concessione governativa: la norma impugnata appare legittima perché la riscossione dei tributi risponde ad un'esigenza che ha trovato una particolare tutela nell'art. 53 della Costituzione, e permette una adeguata discrezionalità legislativa, secondo la giurisprudenza della Corte.

Né appare irrazionale sancire la stessa pena edittale dell'ammenda sia nei confronti di chi pretenda cacciare senza licenza, sia per chi voglia valersi di una licenza invalida o inefficace. In particolare non sussiste la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, in raffronto alla diversa disciplina esistente in tema di guida di autoveicoli. Se é vero infatti che la guida di autoveicoli con patente valida ma senza che si sia provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa, é punita con sanzioni meramente fiscali va ricordato che il legislatore é dotato di poteri discrezionali, e che nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico, come risulta dalla graduazione dell'ammontare della tassa in relazione alla diversa idoneità distruttiva dell'arma autorizzata.

Deve infine rilevarsi che il denunciato quinto comma dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo risultante per effetto della legge 2 agosto 1967, n. 799, figura attualmente al dodicesimo comma del citato art. 8, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 28 gennaio 1 970, n. 17, non considerata nelle ordinanze di remissione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 ed 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle leggi sulla selvaggina e l'esercizio della caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1974.