Ordinanza n. 261 del 1974
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ORDINANZA N. 261

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1970, n 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Grandi Franco e Clerici Anna, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974.

Visto l'atto di costituzione di Clerici Anna;

udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Milano nel corso di un procedimento civile tra Grandi Franco e Clerici Anna é stata sollevata, in relazione agli artt. 7 e 138 della Costituzione e con riferimento all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, ed agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (erroneamente scambiata nel dispositivo dell'ordinanza con la legge da ultimo indicata), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge l dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";

che si é costituita in giudizio innanzi a questa Corte la signora Clerici Anna, con deduzioni depositate il 20 dicembre 1973, nelle quali conclude chiedendo che la Corte si pronunci sulla questione di legittimità delle norme di legge ordinaria impugnate, con riferimento alle norme costituzionali richiamate nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che identiche questioni sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e manifestamente infondate con l'ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo. della Consulta, il 7 novembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1974.