SENTENZA N. 249
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 244 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1972
dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra orlando Carmelo e Bastreri Enrico ed altro, iscritta al n. 305 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279
del 25 ottobre 1972.
Visti gli atti di costituzione di orlando Carmelo e Bastreri
Enrico;
udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974
il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Teresa Maria
Costa, per orlando Carmelo, e l'avv. Enrico Bastreri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile per disconoscimento di paternità
vertente tra Carmelo orlando e l'avv. Enrico Bastreri,
(curatore dei minori Roberto, Fabrizio e Daniele
orlando per decreto del tribunale di Genova) nonché Venera Pupillo, coniuge di
detto orlando, il tribunale di Genova, con ordinanza 28 marzo 1972, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui
assoggetta al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o
dalla successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione di disconoscimento
di paternità per impotenza a generare.
Nel giudizio conseguito avanti questa Corte si sono costituiti l'avv. Bastreri nella qualità e l'orlando. Non é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Sia la difesa dei minori, sia quella
dell'Orlando hanno prodotto anche memorie
illustrative, concludendo, rispettivamente, per la dichiarazione di
infondatezza della questione, così come prospettata dal giudice a quo, ovvero per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Considerato in diritto
1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art.
244 del codice civile che, nella ipotesi di impotenza
a generare, fa decorrere dalla nascita oppure dalla conoscenza di essa, il
termine di decadenza per l'esercizio della azione di disconoscimento di
paternità, violerebbe l'art. 24 della Costituzione perché il marito potrebbe
venire a conoscenza del suo stato di impotenza a generare dopo trascorso il
detto termine. Sarebbe inoltre incongruente tale decorrenza dal giorno in cui si verifica una nascita, che escluderebbe erroneamente nel
marito ignaro il sospetto dell'impotenza e quindi il fondamento di una azione
giudiziaria di disconoscimento. E, si tratterebbe, per di più, di un termine
molto breve, durante il quale il marito non avrebbe "la possibilità o
l'occasione" di sottoporsi a eccezionali analisi
per accertare la sua - minorazione.
2. - In questa sede é stata riproposta la tesi interpretativa della norma
impugnata, (che escluderebbe la denunziata violazione del principio costituzionale)
secondo la quale il termine su indicato dovrebbe
intendersi decorra dalla conoscenza della illegittimità della nascita, e cioè
dalla conoscenza dello stato di impotenza a generare, perché soltanto da quel
momento il marito sa di non poter essere il padre del nato dalla moglie. Al
riguardo tuttavia la Corte rileva che, poiché il giudice a quo ha correttamente respinto tale interpretazione, la questione
di legittimità costituzionale si pone nei termini in cui viene
prospettata dalla ordinanza.
3. - La questione non é fondata Anche se il legislatore ha previsto tra i
casi di disconoscimento della paternità l'impotenza a generare, é tuttavia
sempre viva e sentita la esigenza della certezza
giuridica dei rapporti familiari, in funzione della quale assume particolare
rilievo il favor legitimitatis.
Ed a tale esigenza rispondono la brevità del termine
entro il quale può essere promossa l'azione di disconoscimento di paternità, e
la decorrenza del medesimo da un fatto certo ed obiettivo quale é la nascita (o
la conoscenza di essa). Al contrario, la decorrenza da un evento (accertamento
dell'impotenza a generare) difficilmente controllabile significherebbe in
sostanza vanificare il termine, e dare la possibilità di esperire in qualsiasi
momento l'azione di disconoscimento di paternità.
Il limite fissato per l'esercizio del diritto non viola di certo l'art.
24 della Costituzione perché non é precluso al legislatore di differenziare la
tutela giurisdizionale con riguardo alle particolarità del rapporto da regolare;
e, nel caso in esame appare razionale che, nel contrasto fra l'interesse del
singolo e quello generale della tutela dei rapporti familiari, il legislatore
abbia inteso salvaguardare questi ultimi, attesa la
loro ovvia preminenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui assoggetta
al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o dalla
successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione di disconoscimento di
paternità per impotenza a generare, questione sollevata dalla ordinanza del
tribunale di Genova del 28 marzo 1972.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1974.