Sentenza n. 242 del 1974
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SENTENZA N. 242

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1972 della Corte d'appello di Firenze - sezione magistratura del lavoro - nel procedimento civile vertente tra la società Zampoli e Brogi e Marrani Pietro, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.

Visto l'atto di costituzione della società Zampoli e Brogi;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito l'avv. Carlo Fornario, per la società Zampoli e Brogi.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nell'aprile del 1969 Pietro Marrani veniva assunto dalla ditta Zampol; e Brogi di Prato in qualità di viaggiatore di commercio.

In data lo ottobre dello stesso anno il Marrani presentava le proprie dimissioni; la ditta le accettava e comunicava al piazzista che intendeva rinunciare al preavviso, intimandogli la restituzione del campionario.

In sede di definizione economica del rapporto di lavoro il Marrani chiedeva la liquidazione anche delle competenze relative al mese di preavviso; queste gli venivano negate.

Con atto di citazione 27 marzo 1970, la ditta Zampoli e Brogi veniva convenuta davanti al pretore di Prato per sentirsi condannare al pagamento delle rifiutate competenze.

Il pretore, con sentenza del 17 giugno 1971, condannava la ditta al pagamento di quanto richiesto dal Marrani, concedendo la provvisoria esecuzione. Con atto del 17 settembre 1971 la Zampoli e Brogi interponeva appello avverso la sentenza del pretore di Prato.

La corte d appello di Firenze, con ordinanza del 28 giugno 1972, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo 10 giugno 1952, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, in riferimento agli artt. 2118 del codice civile, 1 e 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e 76 della Costituzione.

Nel giudizio davanti alla Corte si é regolarmente costituita la ditta Zampoli e Brogi, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fornario.

Il Pietro Marrani, invece, si é costituito fuori del termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nell'ordinanza di rimessione la Corte di appello di Firenze assume che, per l'art. 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741, la disposizione contenuta nell'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo 10 giugno 1952 non avrebbe potuto essere dichiarata efficace erga omnes per il suo contrasto con il disposto dell'art. 2118 del codice civile, da ritenersi inderogabile. Da qui la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Ad avviso della Corte di appello il lavoratore avrebbe diritto, anche nell'ipotesi di sue dimissioni, alla continuazione del rapporto durante il periodo di preavviso sia per assicurarsi la retribuzione in attesa di trovare un nuovo lavoro o di prendere servizio presso altri, sia per maturare una maggior anzianità e avvalersi di più favorevoli disposizioni di nuovi contratti collettivi.

Tale diritto troverebbe conferma "nel pacifico principio per cui il rapporto di lavoro può cessare durante il periodo di preavviso solo se venga accettata la indennità sostitutiva dello stesso e nella stessa norma oggetto di contestazione che vorrebbe derogare a detto principio".

3. - La difesa della società Zampoli e Brogi oppone preliminarmente la inesattezza delle premesse che stanno a base delle deduzioni della Corte d'appello. Da tali premesse non deriverebbe la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in quanto sarebbe spettato al giudice ordinario ritenere inoperanti quelle clausole contrattuali comprese nel decreto delegato ritenute in contrasto con norme imperative di legge.

Nel merito sostiene la piena legittimità costituzionale dell'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo di cui trattasi.

L'istituto dell'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe previsto dall'art. 2118 del codice civile "a tutela del diritto, spettante al soggetto non eccedente nel contratto di lavoro, di non subire con immediatezza il volontario recesso dell'altro soggetto e di fruire, invece, di un congruo periodo di preavviso. A garanzia di questo diritto di legge, i contratti collettivi di lavoro, stipulati nell'ambito della disposizione generale di legge, prevederebbero l'obbligo, a carico del soggetto che recede dal rapporto di lavoro senza osservare il preavviso, di indennizzare l'altro soggetto".

In effetti, la prassi della contrattazione collettiva sarebbe stata sempre orientata nel senso che spetterebbe alla parte interessata esigere l'osservanza del preavviso, con il conseguente diritto alla indennità sostitutiva, o il rinunciare all'esercizio di tale diritto: date dal lavoratore le dimissioni, il datore di lavoro potrebbe non avere interesse alla prestazione lavorativa durante il preavviso. Tale prassi sarebbe un indice sintomatico del carattere non imperativo della norma.

 

Considerato in diritto

 

1. - Per l'ordinanza di rimessione la Corte é chiamata a decidere se il d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, contrasti nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo nazionale 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, con gli artt. 76 della Costituzione, 2118 del codice civile ed 1 e 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori).

La questione é inammissibile.

2. - L'art. 14 del contratto collettivo cui trattasi stabilisce, nel primo comma, che il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto dal datore di lavoro o dal prestatore d'opera senza un preavviso, i cui termini sono regolati dal secondo comma in base alle qualifiche e all'anzianità di servizio del piazzista o viaggiatore.

Il comma sesto dello stesso articolo a sua volta stabili se che é facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Come precisato in narrativa, la Corte di appello di Firenze riterrebbe che tale clausola del contratto non avrebbe dovuto essere recepita, per effetto dell'art. 76 della Costituzione, nel d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, ostandovi l'art. 5 della legge delega 14 luglio 1959, n. 741, il quale statuisce che le norme giuridiche emanate dal Governo in forza dell'art. 1 della stessa legge non potranno essere in contrasto con norme imperative di legge. Evidente sarebbe, per la Corte proponente il contrasto tra il comma sesto dell'art. 14 del contratto collettivo e l'art. 2118 del codice civile, da considerarsi norma imperativa di legge, nella parte in cui questo riconoscerebbe al lavoratore il diritto, anche nell'ipotesi di sue dimissioni, alla continuazione del rapporto durante il periodo di preavviso o alla indennità sostitutiva qualora il datore di lavoro si fosse avvalso della facoltà di troncare il rapporto stesso sia all'inizio, sia nel corso del ricevuto preavviso.

3. - Assume rilievo, ai fini del giudizio, la pregiudiziale sollevata dalla parte appellante nel giudizio davanti alla Corte di appello di Firenze. Detta parte, infatti, ha, nelle sue deduzioni, contestato la esistenza, nel caso, di una questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, affermando che sarebbe spettato al giudice a quo ritenere inoperanti quelle clausole contrattuali assorbite materialmente dal decreto delegato e ritenute in contrasto con norme imperative di legge.

Con la pregiudiziale la difesa di parte ha inteso indubbiamente richiamarsi alle sentenze di questa Corte nn. 106 e 107 del 1962.

Poiché nell'ordinanza non sono stati addotti motivi che sostanzialmente si distacchino da quelli dai quali scaturirono le decisioni della Corte, queste debbono essere confermate per il presente giudizio. Spetterà, pertanto, alla Corte di appello di Firenze accertare se effettivamente l'art. 14, comma sesto, del contratto collettivo nazionale 10 giugno 1952 sia in contrasto con l'art. 2118 del codice civile per il disposto di cui all'art. 5 della legge n. 741 del 1959 e, sulla base dei risultati a cui perverrà nel suo libero apprezzamento, decidere la controversia chiamata a giudicare.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, 1402, impugnato in relazione all'art. 14, Gomma sesto, del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, in riferimento agli artt. 76 della Costituzione, 2118 del codice civile, 1 e 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1974.