Ordinanza n. 224 del 1974
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ORDINANZA N. 224

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 agosto 1973 dal pretore di Rovereto nel procedimento di esecuzione penale a carico di Tomasoni Gianfranco, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 agosto 1973 dal pretore di Rovereto nel procedimento di esecuzione penale a carico di Tomasoni Gianfranco é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice penale;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato con deduzioni depositate il 13 novembre 1973, nelle quali chiede una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione sollevata.

Considerato che la questione é stata sollevata nel corso di procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, ai sensi dell'art. 595 cod. proc. pen., al pretore non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto il compito di trasmettere la istanza del condannato o degli altri soggetti al riguardo legittimati al Procuratore generale presso la Corte d'appello competente;

che, come questa Corte ha più volte avuto occasione di chiarire con le sentenze 21 maggio 1970, n. 81, 25 marzo 1971, n. 74, 18 dicembre 1972, n. 216, e 28 giugno 1973, n. 132, se é vero che l'espressione "giudizio" di cui agli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere inteso in senso lato, tuttavia é pur sempre necessario che l'intervento del giudice non si esplichi nell'ambito di un procedimento meramente amministrativo nel quale all'organo giurisdizionale non competa alcun potere decisionale in ordine all'applicazione della norma denunciata; che pertanto la questione sollevata con l'ordinanza in esame si palesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1974.