Sentenza n. 218 del 1974
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SENTENZA N. 218

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nel testo modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza emessa il 27 agosto 1973 dal pretore di Piombino nel procedimento penale a carico di Callai Mario, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Mario Callai, imputato della contravvenzione preveduta e punita dall'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per avere, pur avendo ottemperato all'obbligo della prescritta assicurazione, esercitata la caccia senza essere stato in grado di esibire alle guardie forestali la prova dell'assicurazione stessa, il pretore di Piombino, con ordinanza 27 agosto 1973, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa viene assoggettato alla stessa sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da assicurazione, sia il fatto di chi, pur essendo assicurato, é sorpreso a cacciare privo dei relativi documenti dimostrativi.

Poiché, dopo gli adempimenti di legge, non vi sono stati costituzione o intervento di parti, il giudizio, come sopra promosso, viene all'esame della Corte convocata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Considerato in diritto

 

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, quando siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi é violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La disparità di trattamento denunziata con l'ordinanza di rinvio palesemente eccede da tali limiti, mancando ogni elemento logico che possa spiegare il fondamento giuridico e razionale di una normativa come quella dell'art. 8 impugnato, il quale punisce - con la revoca della licenza di caccia da tre a cinque anni, nonché con le pene prevedute (dal precedente art. 7) a carico di chi cacci senza licenza - in modo identico chi non sia assicurato e chi, pur essendo assicurato, non sia stato in grado di darne la prova all'agente che gliene abbia fatto richiesta.

Ciò appare tanto più manifesto ove si consideri che:

a) lo stesso r.d. n. l016 del 1939, nel testo modificato dalla legge n. 799 del 1967, punisce (art. 7) con l'ammenda da lire 12.000 a lire 120.000 chi eserciti la caccia senza essere munito della relativa licenza, mentre punisce (art. 10) con l'ammenda da lire 1.200 a lire 2.400, colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenta all'agente che gliene faccia richiesta;

b) nella stessa materia dell'assicurazione obbligatoria la legge n. 990 del 1969, relativa all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, punisce (art. 32, comma primo) con l'ammenda fino a lire 300.000 e l'arresto fino a tre mesi chi circoli senza essere assicurato, mentre punisce (art. 32, comma secondo) con la semplice sanzione amministrativa da lire l.000 a lire 10.000 chi, pur essendo assicurato, circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il relativo contrassegno.

Ne consegue che la norma denunziata, nei limiti risultanti dalle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata illegittima, restando nella discrezionalità del legislatore - con il limite di una ragionevole differenziazione rispetto alla fatti specie di chi caccia senza essere assicurato - lo stabilire con quale sanzione debba essere punito chi, pur essendo assicurato, é sorpreso a cacciare privo dei documenti dimostrativi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. l016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, é sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostrativi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1974.