Ordinanza n. 211 del 1974
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ORDINANZA N. 211

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui ha reso efficace erga omnes la clausola dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Domenico Anna e la società Clinica Villa Bianca, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui rende obbligatoria la clausola dell'art. 49 del contratto collettivo 24 maggio 1956, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Considerato che con sentenza n. 174 del 1972 (successiva all'ordinanza di remissione), la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 49 del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni;

che il giudice a quo non ha ovviamente tenuto conto, ai fini della rilevanza, della citata sentenza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione in riferimento alla sentenza n. 174 del 5 dicembre 1972 della Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1974.