Sentenza n. 199 del 1974
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SENTENZA N. 199

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Perugini Olivo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza 17 maggio 1973 il pretore di Foligno, nel procedimento penale a carico di Perugini Olivo, imputato di usura continuata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, consentendo al giudice di autorizzare il solo perito d'ufficio, e non anche il consulente tecnico dell'imputato, a prendere cognizione degli atti di istruzione e ad assistere all'esame dei testimoni, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Previa la considerazione della specifica rilevanza della questione proposta, il pretore ha osservato che l'esclusione dell'intervento del consulente tecnico nella fase processuale su indicata, verrebbe ad incidere sulla garanzia del contraddittorio, assicurata soltanto dalla effettiva possibilità concessa a ciascuna parte di concorrere utilmente alla dialettica processuale, il che non potrebbe pienamente realizzarsi senza l'intervento, alla pari del perito d'ufficio, anche del consulente, chiamato ad integrare la difesa tecnico-professionale dell'imputato.

Secondo il pretore, a causa della descritta discriminazione a danno dell'imputato, risulterebbero violati il principio di eguaglianza e quello del diritto di difesa, rispettivamente indicati nelle invocate norme costituzionali di raffronto.

Non vi é stata costituzione di parte in giudizio né la Presidenza del Consiglio ha spiegato intervento.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità sollevata con l'ordinanza 17 maggio 1973 del pretore di Foligno viene basata sulla considerazione che l'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale, ammettendo soltanto il perito d'ufficio ad assistere, in sede istruttoria, all'esame dei testimoni ed escludendo, invece, l'assistenza dei consulenti tecnici di parte, darebbe luogo a contrasto, sia con il principio di uguaglianza di trattamento (art. 3 Cost.) sia con la garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

La questione non é fondata.

2. - La censurata difformità di trattamento é dedotta in relazione alla presunta omogeneità delle funzioni del perito e del consulente tecnico ed alla conseguente mancanza di giustificazione della norma impugnata. Ma é sufficiente rilevare al riguardo che il perito d'ufficio é nominato dal giudice (art. 314, p.p., cod. proc. pen.), presta giuramento e svolge una funzione direttamente ausiliaria del giudice stesso, ai fini dell'accertamento della verità, tanto che sono estese nei suoi riguardi le condizioni di ricusazione (art. 315 bis cod. procedura penale).

Il consulente é, invece, pacificamente ritenuto parte integrante dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la propria opera di apporto tecnico, mediante argomenti, rilievi ed osservazioni che hanno sostanzialmente natura di atti difensionali.

Da tali caratterizzazioni e differenziazioni consegue l'applicabilità, anche al caso in esame, dei criteri già affermati da questa Corte con la sentenza n. 63 del 1972 per quanto riguarda la esclusione della partecipazione del difensore all'esame dei testimoni in istruttoria, dovendosi ritenere operanti e prevalenti, in detta fase, le esigenze di riservatezza del giudice, di fronte alla difesa, considerata questa in tutti i suoi aspetti, sia legali sia tecnici, nonché di autonomia dell'indirizzo che l'inquirente si propone di seguire, senza che ciò importi menomazione del diritto di difesa.

D'altra parte, questo diritto, per quanto riguarda l'opera del consulente tecnico, avrà poi sempre modo di concretizzarsi e svilupparsi, sia mediante il diritto del consulente di assistere alle operazioni peritali, con facoltà di presentare istanze ed osservazioni, sia mediante il successivo deposito delle risultanze peritali e testimoniali, sia mediante il contraddittorio dibattimentale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, penultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Foligno, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1974.