Ordinanza n. 194 del 1974
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ORDINANZA N. 194

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto e quinto comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse rispettivamente il 20 ottobre e il 9 novembre 1972 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di Marzetto Francesco e di Novarese Luciano, iscritte ai nn. 375 e 410 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27 dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, emesse rispettivamente il 20 ottobre e il 9 novembre 1972, il tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto e quinto comma, del codice penale nelle parti escludenti l'applicabilità delle norme sul concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti alle circostanze per le quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato;

che i giudizi, avendo riferimento alla stessa questione, possono essere riuniti;

che in essi non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale é sopravvenuto il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (entrato in vigore il successivo 12 aprile), il quale nell'art. 6 ha sostituito il quarto comma dell'art. 69 cod. pen., con una disposizione che prevede espressamente l'applicabilità delle norme sul concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti anche alle circostanze per le quali la legge determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato;

che lo stesso decreto ha, con l'art 7, abrogato l'ultimo comma dell'art. 69 del codice penale;

che occorre, conseguentemente, che il giudice di merito accerti se sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1974.