Sentenza n. 186 del 1974
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SENTENZA N. 186

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Calabria, notificato il 26 gennaio 1973, depositato in cancelleria il 7 febbraio successivo ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1973, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 29 novembre 1972, n. 3420, del Prefetto di Reggio Calabria, con il quale é stata sospesa dalle funzioni l'assemblea del Consorzio per l'incremento turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria e nominato un commissario prefettizio.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Nino Rodolfo Caminiti, per la Regione Calabria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso del Presidente della Regione Calabria, notificato il 26 gennaio 1973, é stato impugnato per conflitto di attribuzione il decreto del Prefetto di Reggio Calabria 29 novembre 1972, n. 3420, con cui é stata sospesa dalle funzioni l'assemblea del Consorzio per l'incremento turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria e nominato un commissario prefettizio.

Il provvedimento indicato - secondo quanto la Regione deduce - violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione anche agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 (che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera): in quanto il Consorzio de quo - strutturato come Consorzio fra la Provincia e vari Comuni della Provincia di Reggio Calabria, nonché l'E.P.T. ed altri enti turistici minori - avendo tra le sue finalità quelle di promuovere e sorreggere tutte le iniziative turistiche nella provincia, sarebbe, appunto, soggetto alla vigilanza e controllo della Regione, cui spetterebbero anche i poteri di sospensione dell'Assemblea dei partecipanti e la nomina di un commissario.

Di conseguenza andrebbe dichiarata l'incompetenza del Prefetto a provvedere in materia ed annullato l'impugnato decreto.

Secondo, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri (che, nel costituirsi in giudizio, ha resistito la tesi della Regione), il fatto che il Consorzio in parola sia strutturato secondo la legge comunale e provinciale (artt. 156 ss.) e che solo in parte svolga attività di promozione turistica (avendo anche finalità di sviluppo economico e di costruzione di infrastrutture viarie) confermerebbe che i controlli cui il medesimo resta soggetto non sono quelli (di competenza della Regione) previsti dall'art. 1 lett. c, del d.P.R. 1972, n. 6, citato (che si riferisce tassativamente agli Enti provinciali del turismo ed alle aziende autonome di cura e soggiorno), sibbene quelli, invece, propri dei Consorzi amministrativi.

Tali ultimi controlli - che prima della riforma regionale si incentravano nel controllo di legittimità del Prefetto ed in quello tutorio di merito della G.P.A. - resterebbero ora disciplinati dall'art. 61 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con rinvio a quanto disposto sul controllo sulle Province; vale a dire, mentre il controllo sugli atti spetterebbe al Comitato regionale di controllo, il controllo sugli organi spetterebbe alle autorità dello Stato, e così, in particolare, il potere di sospensione e nomina di commissari, demandato in via esclusiva al Prefetto (art. 166, commi terzo e quarto, legge comunale e provinciale).

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte, dalla quale dipende la soluzione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria, consiste, per quanto in narrativa detto, nello stabilire - sulla non controversa (e corretta) premessa che il provvedimento di sospensione dell'assemblea di un ente giuridico con conseguente nomina di un commissario straordinario configuri una forma di "controllo sostitutivo sull'organo" - se l'esercizio di detto tipo di controllo, appunto, nei confronti del "Consorzio per l'incremento turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria", competa allo Stato (che, nella specie, lo ha in concreto esercitato, per il tramite dell'organo prefettizio) ovvero, invece, alla Regione.

La seconda alternativa é sostenuta dalla ricorrente sul rilievo che il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - quale attuato con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - delle funzioni amministrative, ad esse spettanti ex artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia del turismo ed industria alberghiera involga, per continenza, anche il passaggio di tutte le forme di controllo sugli enti che, come quello di specie, comunque, svolgano la loro attività in settori della materia indicata.

A conferma del proprio assunto la Regione richiama la precedente pronunzia di questa Corte n. 178 del 1973, secondo cui, appunto, "allorché si tratti di enti operanti nell'ambito delle materie Previste dall'art. 117 della Costituzione, non solo il controllo sugli atti, ma anche quello sugli organi deve ritenersi incluso nelle rispettive materie".

2. - Il ricorso - che si puntualizza, quindi, in una censura di violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - non é fondato.

É da escludere che la fattispecie in discussione insista nell'area coperta dal principio enunciato dalla richiamata sentenza n. 178 del 1973.

Secondo, infatti, tale decisione, l'incidenza dell'attività di un ente locale su materie previste dall'art. 117 della Costituzione non costituisce elemento di per sé giustificativo della attribuzione alla Regione del potere di controllo sostitutivo sull'ente stesso, sibbene, più esattamente, elemento da cui desumere una sottoposizione dell'ente "ai poteri di supremazia (in quelle materie) alle Regioni attribuiti" (sentenza n. 62 del 1973), di cui é specificazione la potestà di interferire nella relativa organizzazione.

Tale potestà, appunto, in ultima analisi, dà ragione della titolarità dei controlli sostitutivi sull'organo; ed é alla luce di tale enucleato fondamento dei controlli in questione che si spiega anche il raccordo tra la esaminata sentenza n. 178 del 1973 e la precedente n. 164 del 1972, che ha affermato spettare, invece, allo Stato il controllo sugli organi di Comuni o Province.

Tale ultima indicata decisione non contraddice, infatti, la premessa dell'inerenza della funzione di controllo sostitutivo sull'organo ad una potestà latamente organizzatoria, ma da questa coerentemente movendo perviene alla conclusione che, nei confronti dei minori enti territoriali, quella potestà spetta allo Stato (e non alla Regione) in quanto "appare dall'art. 128 della Costituzione la volontà di mantenere alle Province ed ai Comuni la figura da essi tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato".

Ciò posto, é chiaro come, anche per la soluzione del caso di specie, occorra, in definitiva, verificare a chi (tra Stato e Regione) vada, in effetti, riconosciuta la "potestà di interferire nell'organizzazione" del Consorzio in questione.

A tal fine, rispetto all'elemento della coincidenza (per altro soltanto parziale) dell'attività svolta da tale Consorzio con quella di competenza della Regione ex art. 117 della Costituzione, assume preminente ed, anzi, assorbente rilievo la considerazione della particolare struttura e natura dell'ente.

Trattasi, infatti, - desumesi dal relativo Statuto - di Consorzio "costituito tra la Provincia di Reggio Calabria ed i comuni della Provincia medesima" e cioè di consorzio inquadrabile - giusto l'esatto rilievo dell'Avvocatura - nel tipo disciplinato dagli artt. 156 e segg. t.u. legge comunale e provinciale: la quale configurazione non viene a mutare per la prevista partecipazione al consorzio dell'Ente provinciale per il turismo e di altri enti perseguenti finalità turistiche, atteso che la partecipazione di "altri enti" é considerata evenienza normale dei consorzi amministrativi dall'art. 172 t.u. citato.

Ora é noto che, nei rispetti dell'ordinamento generale, i consorzi intercomunali al pari di quelli interprovinciali si presentano come proiezioni dei Comuni o delle Province; dei quali rispettivamente condividono, nel complesso, il regime giuridico (Vedi artt. 165 e segg. t.u. legge comunale e provinciale, e artt. 33, 63, 65, 272 e segg. t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265).

Discende da ciò che alla Provincia, appunto, vada equiparato il Consorzio che ora ne occupa, anche sotto il profilo della soggezione alla potestà di supremazia dello Stato ed al connesso potere di esercizio dei controlli sostitutivi; il che, del resto, trova anche un riscontro normativo testuale nell'art. 61 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali), secondo cui "per i controlli sui consorzi di Comuni e Province si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte o altrimenti quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti o per il Comune capoluogo di Provincia se questo fa parte del Consorzio".

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara spettante allo Stato il potere di sospensione dalle funzioni dell'assemblea del "Consorzio per l'incremento turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria" e di nomina di un commissario straordinario, esercitato con decreto 29 novembre 1972, n. 3420, del Prefetto di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1974.