Odinanza n. 169 del 1974
 CONSULTA ONLINE 


 

ORDINANZA N. 169

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1973 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Romanetto Maria Elisabetta e Cottini Luigi, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1973 dalla Corte d'appello di Torino nel corso di un procedimento civile vertente tra Romanetto Maria Elisabetta e Cottini Luigi, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";

che nessuno si é costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e manifestamente infondata con ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" sollevata - in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione ed all'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, - con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 176 del 6 dicembre 1973

 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 2 maggio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1974.