Sentenza n. 163 del 1974
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SENTENZA N. 163

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Gentile Angelo ed altri, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Considerato in fatto e in diritto

 

1. - Con ordinanza del 3 giugno 1971, il pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 223 del codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non consentono che alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino le disposizioni degli artt. 315, 323, primo comma, e 324 del codice di procedura penale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Con sentenza n. 185 del 1973, la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la stessa questione, relativamente all'art. 223 cod. proc. pen., in precedenza proposta dallo stesso giudice.

Quanto all'art. 225 ricorre la medesima irrilevanza e gli argomenti svolti nella citata pronunzia valgono anche per questa norma.

D'altronde, la Corte, con sua sentenza n. 148 del 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma, nella parte in cui esclude che agli accertamenti e alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater cod. proc. pen., e, con sentenza n. 86 del 1968, ha disposto nello stesso senso per l'originario testo dell'art. 225, poi, conseguentemente e conformemente, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1974.