Sentenza n. 161 del 1974
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SENTENZA N. 161

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1972 dal tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Nicoletti Severino, iscritta al n. 18I del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con rapporto in data 16 giugno 1971, la Guardia di finanza del Compartimento di Luino denunciava Severino Nicoletti per il reato di contrabbando di tabacco e per evasione dell'i.g.e. Il reato veniva accertato durante un'operazione di vigilanza compiuta il 9 settembre 1970. Nel corso della stessa veniva sequestrata un'autovettura intestata al Nicoletti e abbandonata da alcuni "spalloni", non potuti identificare, sorpresi mentre stavano caricandola con "bricolle".

Chiusa la sommaria istruzione, il p.m. richiedeva l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Prima che questo venisse emesso, la circoscrizione doganale di Luino faceva istanza, ai sensi della legge 31 ottobre 1966, n. 953, per l'autorizzazione a vendere l'auto sequestrata. Sulla richiesta il p.m. esprimeva parere favorevole.

Il tribunale, sospesa ogni decisione sulla richiesta, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione.

Preliminarmente il collegio proponente osserva che il provvedimento richiesto dalla amministrazione dello Stato avrebbe carattere giurisdizionale, in quanto non costituirebbe che una "atipica confisca ante causam", ossia uno "spossessamento legale" di un bene che può essere deciso solo con un atto della giurisdizione. Il rilievo tende a dare rilevanza, nel caso di specie, alla legittimazione del collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Nel merito, il collegio osserva che il nulla osta alla vendita di un veicolo sequestrato prima della condanna si risolverebbe in un anticipato giudizio di colpevolezza direttamente vietato dal comma secondo dell'art. 27 della Costituzione (non colpevolezza prima della condanna definitiva) oltrechè in un giudizio correlativo sulla necessità o meno di mantenere il sequestro ai fini del futuro accertamento del reato, realizzandosi, pertanto, una atipica convalida del sequestro, senza garanzia del contraddittorio, in violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Nella motivazione dell'ordinanza la particolare procedura di cui trattasi viene prospettata in contrasto anche con i commi secondo e terzo dell'art. 42 della Costituzione - non richiamato peraltro nel dispositivo - sotto il profilo che lo spossessato, in caso di assoluzione, non potrà avere nessun indennizzo per la differenza tra il valore effettivo del bene al momento del sequestro e la somma realizzata attraverso la vendita.

Non vi é stata costituzione di parte. É intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, nei termini, ha presentato le deduzioni.

L'Avvocatura dello Stato, nel richiedere che siano dichiarate infondate le sollevate questioni, osserva che:

a) la legge n. 953 del 1966 si sarebbe data carico, come emergerebbe dalla relazione che accompagna il relativo disegno di legge, di tutelare gli interessi patrimoniali sia degli aventi diritto sui mezzi di trasporto, offrendo loro la possibilità di conseguire, in luogo della restituzione di un bene soggetto, col mantenersi del sequestro, a notevole e progressiva svalutazione, una somma corrispondente al valore reale del bene stesso, sia dell'erario e degli altri eventuali beneficiari;

b) l'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, integrato dalla legge impugnata, attribuisce all'autorità amministrativa il potere di disporre la vendita dei mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando di monopolio mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto, per cui il previsto nulla osta dell'autorità giudiziaria sarebbe diretto unicamente al controllo del presupposto fondamentale della riferibilità del sequestro a un procedimento sul monopolio dei sali e tabacchi; al controllo che le esigenze proprie del processo penale non rendano necessario il protrarsi della disponibilità fisica della cosa sequestrata; e, infine, ad assicurare la disponibilità del prezzo ricavato dalla vendita, che sarà oggetto di provvedimenti definitivi da parte dell'autorità giudiziaria;

c) il decidere se la cosa sequestrata debba essere venduta o non venduta in pendenza del sequestro prescinderebbe del tutto dalla decisione definitiva sulla sorte della cosa stessa e non comporterebbe valutazione alcuna connessa al giudizio di merito sull'imputazione, per cui rimarrebbe esclusa ogni incidenza della norma impugnata sulla presunzione di non colpevolezza di cui al secondo comma dell'art. 27 della Costituzione;

d) l'ordinanza di rinvio nulla osserverebbe circa la legittimità del sequestro dal quale discende la facoltà del giudice di autorizzare la sostituzione del mezzo di trasporto col suo controvalore, mentre, d'altra parte, essendo, per prassi giurisprudenziale, concesso il nulla osta alla vendita con il rito incidentale (artt. 628 e segg. del c.p.p.) sarebbe garantita a tutti gli interessati la possibilità del contraddittorio e, quindi, il diritto alla difesa.

In merito alla profilata violazione dei commi secondo e terzo dell'art. 42 della Costituzione, non ripresa nel dispositivo dell'ordinanza, l'Avvocatura dello Stato rileva che l'autorizzazione alla vendita non inciderebbe affatto sul diritto di proprietà, ma, anzi, tenderebbe a garantire in concreto l'applicazione della misura di sicurezza della confisca e gli eventuali diritti dei terzi.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Varese ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, che aggiunge dopo il quarto comma dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, un ulteriore comma in base al quale i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati vengono venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che potrà essere negata soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

A fondamento della sollevata questione, il tribunale rileva che la particolare procedura seguita dall'articolo unico della legge n. 953 del 1966 non solo si risolverebbe, in contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in un anticipato giudizio di colpevolezza, ma violerebbe, anche, il principio relativo al diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La questione non é fondata.

2. - La disposizione contenuta nell'articolo di legge impugnato si ricollega direttamente all'art. 625 cod. proc. pen., dal quale trae la sua logica e naturale derivazione.

Detto articolo rende possibile, infatti, la vendita delle cose sequestrate, qualunque esse siano, anche immediatamente dopo il sequestro, qualora esse non possano essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Disposizione analoga si trova nell'art. 345, ultimo comma, dello stesso codice di procedura penale, che prevede espressamente l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate deteriorabili.

Lo stesso articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, riproduce, nel comma terzo, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 625 del codice di procedura penale. Da ciò consegue che anche senza il comma aggiunto della legge n. 953 del 1966, la vendita dei mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando sarebbe stata possibile, previa autorizzazione del giudice competente a decidere del reato, in caso di accertato pericolo di deperimento o di riconoscimento che la custodia sarebbe difficile e dispendiosa.

Ciò che era possibile, anche nel caso di specie, per l'art. 109 della legge sul monopolio dei sali e tabacchi, é reso tassativo dalla legge del 1966, nella considerazione, da parte del legislatore, che la custodia dei mezzi di trasporto sequestrati si presenta sempre per la pubblica amministrazione difficile e dispendiosa in quanto richiederebbe impiego di personale e di attrezzature tali da non compensarla neppure con il ricavato dell'eventuale confisca, atteso l'inevitabile deprezzamento dei mezzi stessi dovuti sia al non uso, sia, in particolare, alla fluttuazione del mercato dell'usato in cui la vetustà del mezzo ha un peso determinante.

Trattasi, pertanto, di una scelta operata dal legislatore che assolve, per la razionalità dei criteri che l'hanno determinata, ad una triplice apprezzabile esigenza: garantire, in concreto, il valore del mezzo al momento del sequestro; sgravare l'amministrazione pubblica da pesanti oneri di conservazione e manutenzione, in alcun modo compensabili, per i motivi suesposti, con il ricavato dell'eventuale confisca; tutelare nel modo più conveniente eventuali diritti dei terzi e quelli dello stesso imputato.

3. - La procedura di cui trattasi prescinde, d'altra parte, dal giudizio di merito e, quindi, non solo é ininfluente sulla posizione processuale dell'imputato, ma é anche priva di una qualsiasi possibilità di incidere sul principio di presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'articolo 27 della Costituzione.

In sostanza, l'ulteriore svolgimento del processo non dipende, in alcun modo, dal provvedimento di autorizzazione alla vendita, in quanto questo non comporta alcuna valutazione dei fatti destinati, in un senso o nell'altro, a concorrere alla formazione del libero convincimento del giudice.

Non é altresì esatto sostenere che la modalità del procedimento instaurato con la procedura impugnata violerebbe il diritto della difesa in quanto non consentirebbe il contraddittorio e la richiesta autorizzazione alla vendita si risolverebbe in un provvedimento di atipica convalida del sequestro o addirittura di confisca ante causam.

La vendita delle cose previste dalla legge sul monopolio dei sali e tabacchi, integrata dall'articolo unico della legge 1966, n. 953, come, del resto, la vendita prevista dall'art. 625 cod. proc. pen., e, nel suo aspetto del tutto particolare e necessitato, dall'art. 345, ultimo comma, dello stesso codice, si inserisce nell'istituto del sequestro penale come un aspetto correlativo e consequenziale che nulla toglie alle garanzie proprie del sequestro stesso. Per effetto della vendita si ha solo una sostituzione del mezzo di trasporto con il suo controvalore, controvalore che non entra nella disponibilità della pubblica amministrazione, ma é mantenuto sotto sequestro fino al termine del procedimento penale e del quale il giudice disporrà a norma del capo terzo del titolo terzo del codice di procedura penale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (Integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1974.