Ordinanza n. 152 del 1974
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ORDINANZA N. 152

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal tribunale di Trento sul ricorso di Stelzer Mario, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visti gli atti d'intervento dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Feliciano Benvenuti, per le Provincie di Trento e di Bolzano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 aprile 1973 il tribunale di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10, di "Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige", per contrasto con l'art. 9, n. 8, ed in relazione anche agli artt. 8, 5 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

che sono intervenute in giudizio dinanzi a questa Corte le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza, é entrato in vigore il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in attuazione del principio formulato nell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, dispone all'art. 74 che tutte le azioni emesse da società aventi sede nel territorio della Repubblica debbano essere nominative, prevedendo altresì la conversione di quelle al portatore precedentemente emesse;

che si rende, pertanto, necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla stregua delle norme statali sopravvenute in materia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1974.