Sentenza n. 150 del 1974
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SENTENZA N. 150

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26 dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1971 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Broccoli Giulio e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

 

Considerato in fatto e in diritto

 

1. - Con ordinanza emessa il 24 settembre 1971 nel corso di un procedimento civile vertente tra Broccoli Giulio e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, che estende erga omnes l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, di approvazione del testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti, per lo stesso servizio, dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135. Sostanzialmente, la questione si restringe alla parte in cui la disposizione denunciata consente l'applicazione in generale dell'art. 26 del predetto accordo, che stabilisce la decadenza per i lavoratori dalla possibilità di richiedere sia giudizialmente che stragiudizialmente il pagamento del compenso per il lavoro straordinario commisurato a periodi mensili, trascorso un semestre dalla scadenza del decimo giorno del mese successivo a quello in cui avvenne la prestazione.

2. - La questione é inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'oggetto della delega conferita al Governo ad emanare norme con forza di legge uniformandosi alle clausole dei contratti ed accordi collettivi anteriormente stipulati é circoscritto alle sole clausole che direttamente concernono i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, assicurando ai prestatori d'opera, come testualmente si esprime l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, "minimi inderogabili di trattamento economico e normativo". Ne restano perciò escluse, tra le altre, le clausole contrattuali aventi carattere meramente sussidiario o strumentale e non rivolte a dare concreta soddisfazione al fine perseguito e chiaramente enunciato nella legge di delega, com'é il caso, per l'appunto, dell'art. 26 dell'accordo collettivo di cui all'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Siffatta esclusione risulta d'altronde confermata dallo stesso articolo unico del d.P.R. n. 1810 del 1961, che, nel suo ultimo comma, riferendosi alle clausole degli accordi collettivi annessi alle quali viene conferita efficacia di norme giuridiche con forza di legge, e nel ribadirne la inderogabilità, si vale della locuzione, fedelmente ricalcata su quella della legge, "minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti" (e cioè, stabiliti con effetti generali attraverso la recezione da esso operatane).

Poiché, per quanto ora osservato, la clausola in oggetto conserva la originaria natura di clausola contrattuale, vedrà poi il giudice se la medesima sia applicabile tra le parti in causa e, nell'affermativa, se contrasti o no con l'art. 36 della Costituzione o con norme imperative di legge.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26 dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1974.