Sentenza n. 144 del 1974
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SENTENZA N. 144

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), e dell'art. 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Monopolio dei sali e dei tabacchi), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1973 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gaeti Mario ed altro, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa il 26 giugno 1973 il tribunale di Ferrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 108 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui, "per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato", e 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che enuncia lo stesso principio per il contrabbando di generi di monopolio.

Si afferma nell'ordinanza che, a norma dell'art. 3 della Costituzione, ogni disparità di trattamento deve trovare un fondamento ragionevole nella intrinseca struttura delle situazioni poste a confronto. Tale esigenza, peraltro, sarebbe violata dalle norme impugnate, le quali, in deroga al principio generale di cui all'art. 56 c.p., secondo cui il tentativo deve essere punito in misura inferiore a quella prevista per il reato consumato, equiparerebbero le ipotesi predette, unificandole nella figura di reati a consumazione anticipata, senza che ciò sia giustificato da ragionevoli motivi. Invero se pure il legislatore, in alcuni casi, ha operato analoghe equiparazioni del tentativo e del reato consumato prevedendo la figura criminosa dell'attentato di cui agli artt. 241, 244, 289, 432 e 433 c.p., ciò avrebbe fatto di fronte ad ipotesi straordinarie per l'importanza vitale degli interessi tutelati, attinenti ai valori fondamentali dello Stato ed alle necessità più urgenti della collettività, mentre questi elementi non ricorrerebbero affatto nelle norme impugnate, le quali, anzi, sembrerebbero corrispondere ad una inammissibile e superata concezione dello Stato come ente patrimoniale.

L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata come per legge nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 29 agosto 1973.

Avanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva, anzitutto, che la denunziata equiparazione fra delitto di contrabbando tentato e consumato, fu voluta dal legislatore per difesa contro una forma di delinquenza di notevole pericolosità, e troverebbe riscontro in altre norme della stessa legge che, sulla base della natura di reato di pericolo del contrabbando stesso, incriminano come reato consumato fatti anche anteriori al momento in cui può attuarsi l'effettiva sottrazione delle merci ai diritti di confine (artt. 98, lett. b, 99, lett. a, c, e, f, e ultimo comma, 100, secondo comma, 101).

Simili considerazioni dovrebbero poi farsi in ordine all'art. 74 della legge n. 907 del 1942, in quanto attinente alla figura del delitto di contrabbando di generi di monopolio, in tutto analoga a quella del contrabbando doganale.

Comunque, premesso che il caso in esame, giusta la dizione espressa dalla legge, costituirebbe una mera equiparazione quoad poenam del delitto tentato al delitto consumato, senza con ciò derogare alla differenziazione di principio fra le due distinte ipotesi criminose, parallelamente a quanto avverrebbe nelle ipotesi di attentato cui si riferisce l'ordinanza, l'Avvocatura rileva che non potrebbe, in ogni caso, ravvisarsi il vizio denunziato nella equiparazione suddetta. Si tratterebbe invero, anche qui, di un mero problema di politica criminale, dato che la regola della minore pena per il tentativo posta dall'art. 56 c.p. non costituirebbe applicazione necessaria del principio di eguaglianza.

E ciò sarebbe confermato dalle numerose deroghe poste dall'ordinamento alla minore penalizzazione del tentativo anche nei casi in cui non sarebbe ravvisabile un interesse tutelato di particolarissima importanza o attinente ai valori fondamentali dello Stato, come appunto accadrebbe nelle ipotesi previste dagli artt. 434 (crolli o disastri dolosi), 501 (aggiotaggio), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 552 (procurata impotenza alla procreazione), 565 (attentato alla moralità familiare), 642 (mutilazione fraudolenta della propria persona) del codice penale.

L'Avvocatura pertanto, dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la determinazione della pena rientrerebbe nell'ambito della discrezionalità che spetta al legislatore nel valutare la pericolosità dei singoli reati e di graduare le pene per ciascuno di essi, afferma che, nel caso in esame, la scelta del legislatore apparirebbe giustificata per la eguale natura dei reati di contrabbando tentato e consumato, ed in particolare per le caratteristiche proprie del reato stesso, onde il momento più favorevole per la scoperta dei fatti delittuosi più gravi ed allarmanti coinciderebbe con la fase di esecuzione del reato, mentre dopo la consumazione le indagini sarebbero estremamente difficoltose.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza del tribunale di Ferrara di cui in epigrafe lamenta che l'equiparazione della sanzione da infliggere a chi si rende responsabile del delitto di tentato contrabbando a quella irrogabile a chi invece il delitto ha condotto a consumazione (art. 108 legge doganale n. 1424 del 1940), costituirebbe una palese violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, escluderebbe parità di trattamento per situazioni obiettivamente diverse, come quelle in esame.

La questione non é fondata.

2. - Al riguardo é utile premettere che il delitto di contrabbando previsto dalla legge doganale, ed a cui si riferisce l'impugnato art. 108 della legge stessa, ribadito senza alcuna modificazione con l'art. 293 del recente testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, lede gli interessi finanziari dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura con il passaggio clandestino o fraudolento della linea doganale delle merci soggette a diritti di confine.

Questa attività criminosa si concreta in un comportamento dalle peculiari caratteristiche, il cui dinamismo si delinea attraverso una sequenza più o meno complessa di insidie e manovre tendenti a realizzare quei movimenti della merce che ne consentono l'inoltro al di là della linea di confine, in spregio agli obblighi fiscali.

É ben vero che solo con questo passaggio si perfeziona la consumazione del reato ma, a parte che tale momento, per sua natura, é di difficile accertamento ex post, non lasciando normalmente obiettivi elementi di prova, é, comunque, altrettanto vero che la natura particolare dell'iter fraudolento del procedimento di esecuzione del reato offre indubbi motivi ad una valutazione specialmente severa, anche in vista dell'importanza degli interessi tutelati, che é di tutta evidenza, data l'insostituibilità del mezzo finanziario per conseguire una pluralità di fini fondamentali dello Stato. Orbene, la disciplina in esame, tende appunto a fornire una garanzia particolarmente efficace in relazione alle caratteristiche della fattispecie criminosa contemplata, adeguando la sanzione alle descritte peculiari modalità di esecuzione e consumazione del reato, e trova fondamento nella valutazione di politica criminale secondo cui, nel tentativo di contrabbando e nel contrabbando consumato, risiedono elementi di pericolosità sociale che richiedono eguali sanzioni. Con ciò, il legislatore non ha derogato dai criteri che la Corte ha ripetutamente enunciato al riguardo, affermando che nel rigore della sanzione deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione politica del legislatore circa la gravità del reato (sent. n. 45 del 1970) salvo il limite della ragionevolezza (sent. n. 64 del 1971), tanto che rientra specificamente nell'ambito della discrezionalità stessa l'equiparazione quoad poenam di ipotesi criminose di egual natura, sebbene non egualmente gravi (sent. n. 122 del 1973).

Tutto ciò vale indipendentemente dalla questione se nella specie trattisi di mera equiparazione della pena nelle due diverse ipotesi criminose considerate, come ritiene la prevalente giurisprudenza, o se invece trattisi di una vera e propria inversione del titolo del reato di contrabbando tentato, che verrebbe a configurarsi come un delitto di attentato, cioè a consumazione anticipata. L'una o l'altra ipotesi, invero, in relazione alla censura mossa, si risolvono nella lamentata unicità della sanzione per una diversità di comportamenti che invece, come si é detto, non contrasta con la norma costituzionale invocata.

3. - Quanto sopra si é detto, é poi riferibile, oltre che al contrabbando doganale, inteso in senso lato, anche al contrabbando di generi di monopolio di cui alla legge n. 907 del 1942, cui appartiene l'art. 74, pure impugnato, che riproduce la norma dell'art. 108 della legge doganale. L'evasione dei diritti di confine, costituisce, invero, caratteristica comune alle due forme di reato e conferisce, sotto questo profilo, unitarietà alle due ipotesi, rendendo così valide, anche per il contrabbando di generi di monopolio, le considerazioni già svolte riguardo ai motivi che giustificano l'impugnata disciplina nei confronti del contrabbando doganale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 108 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), e dell'art. 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), proposte con l'ordinanza di cui in epigrafe dal tribunale di Ferrara, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

 

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1974.