Ordinanza n. 126 del 1974

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ORDINANZA N. 126

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dal pretore di Viadana nel procedimento penale a carico di Fornasari Libero, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Morbegno nel procedimento penale a carico di Bonini Lauro ed altri, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;

3) ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Garavini Luciano, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe indicate, dei pretori di Viadana, di Morbegno e del tribunale di Forlì é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 113, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 1, capoverso, 3, primo comma,27, terzo comma, 70 e 102 della Costituzione;

ritenuto che la norma impugnata é stata espressamente abrogata con legge 27 dicembre 1973, n. 993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1974.

Considerato che secondo la comune giurisprudenza di questa Corte é necessaria la restituzione degli atti ai rispettivi giudici per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello Jus superveniens.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al pretore di Viadana, al pretore di Morbegno e al tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1974.