Sentenza n. 119 del 1974
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SENTENZA N. 119

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600, primo comma, ultima parte, del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1971 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento civile vertente tra la Coral Shipping Limited e la società Capieci, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972.

Visto l'atto di costituzione della Coral Shipping Limited;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Carmelo Fortino, per la Coral Shipping Limited.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - In un procedimento civile di secondo grado - vertente tra la Coral Shipping Limited e la Capieci S.p.A. ed avente ad oggetto "indennità e compenso per assistenza a nave in pericolo" - la Corte di appello di Messina - premesso che, a termini dell'art. 600, comma primo, ultima parte, del codice della navigazione, nel giudizio di appello per cause attinenti alla navigazione (a differenza che nel corrispondente giudizio di primo grado), il consulente tecnico nominato ex art. 599 (ove non sia stata anche disposta rinnovazione della perizia) si limita a presentare il proprio parere (eventualmente scritto) direttamente in camera di consiglio - ha ritenuto rilevante (dovendo, appunto, valutare pareri tecnici come sopra acquisiti) ed, inoltre, non manifestamente infondato il dubbio di legittimità dell'art. 600 menzionato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Onde, con ordinanza 19 luglio 1971, ha sottoposto a questa Corte la questione se l'art. 600, comma primo, ultima parte, cod. nav. - in quanto, appunto, consente nel giudizio di appello la presentazione del parere del consulente tecnico direttamente in camera di consiglio - contrasti:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'esistenza, nel quadro dell'appello, di un'irragionevole "disparità di trattamento tra le parti di un ordinario giudizio di cognizione in cui sia disposta consulenza tecnica e quello di una causa regolata dal codice della navigazione";

b) con l'art. 24 della Costituzione, perché restano alle parti impedite "quelle attività difensive che nell'attuale sistema processuale trovano un limite nella rimessione della causa al collegio e che quindi non possono essere esercitate dopo che il consulente abbia espresso in camera di consiglio il suo parere (anche se la necessità di esercitarle sorga proprio da tale parere)".

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituita la Coral Shipping Limited e, in via principale, ha dedotto l'infondatezza della sollevata questione, in base al rilievo che la retta esegesi della norma denunziata - lungi dal consentire l'intervento del consulente tecnico solo in sede di discussione in camera di consiglio - postulerebbe, invece, in considerazione proprio della peculiare natura del giudizio regolato dal codice della navigazione, la presenza del consulente in appello come in primo grado, "sia nella fase istruttoria che in quella decisoria".

Ciò ritenuto, risulterebbe evidentemente negato in radice il presupposto stesso delle formulate censure di incostituzionalità.

Nella subordinata ipotesi che proprio la tesi interpretativa del giudice a quo sia condivisa dalla Corte, la Coral Shipping Limited ha concluso per la dichiarazione di fondatezza della questione prospettata.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza indicata in epigrafe, sul presupposto che anche nelle cause per sinistri marittimi si applichi il principio generale del processo civile ordinario (riconosciuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza) che in grado di appello l'istruzione probatoria non può essere disposta se non dal collegio, ritiene che il primo comma dell'art. 600 del codice della navigazione - il quale prescrive che il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo "e interviene in camera di consiglio presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta" - deve essere inteso nel senso che nel giudizio di secondo grado il consulente si limita ad intervenire in camera di consiglio per esprimere il suo parere, "sempre che il collegio non ritenga, a norma dell'art. 599, ultimo comma, di disporre la rinnovazione della istruzione probatoria". Da ciò il dubbio di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 24 Cost. in quanto, prescrivendosi che il consulente esprima il suo parere in camera di consiglio, si impedisce alle parti di svolgere quelle attività difensive che sono precluse dopo la rimessione della causa al collegio.

2. - La questione non é fondata. Ma ciò per ragioni diverse da quelle prospettate dalla società Coral.

Questa assume che dal disposto dell'art. 599 cod. nav. (il quale, regolando la nomina del consulente tecnico, prevede, tra l'altro, che essa sia fatta dal consigliere istruttore nel corso della istruzione probatoria) si desuma che per lo speciale procedimento relativo alle cause per sinistri marittimi la fase istruttoria mediante accertamento tecnico con ausilio del consulente sia obbligatoria anche in grado di appello: dal che la predetta società trae la conseguenza che, in mancanza dell'assistenza del consulente alla indagine probatoria, esso non possa essere chiamato a dare il suo parere in camera di consiglio.

Con quest'ultima conclusione si trascura però di tener conto del capoverso dell'articolo 599, il quale dispone che il collegio, quando rileva che non sono stati nominati consulenti tecnici provvede alla nomina e può disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria. Il che importa, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dalla predetta società, che la obbligatorietà della nomina del consulente tecnico e della sua partecipazione sia alla istruzione probatoria che alla fase decisoria del processo non é accompagnata - e ciò vale anche per il giudizio di primo grado - dalla sanzione della nullità degli atti compiuti senza l'assistenza del consulente, se non per quanto attiene al mancato intervento di questo in camera di consiglio.

Pertanto, anche se il primo anzidetto rilievo interpretativo dell'art. 599, comma primo, cod. nav., peraltro contrastante con la interpretazione posta a base della ordinanza di rimessione, fosse esatto, ciò non varrebbe di per sé a svuotare di consistenza la questione sollevata dalla Corte di appello di Messina, poiché resterebbe ferma, in dipendenza della sopra precisata limitazione della sanzione di nullità, la possibilità che la funzione del consulente tecnico si riduca in concreto all'intervento in camera di consiglio per il parere. Ed é proprio in ciò che s'appunta sostanzialmente il dubbio di legittimità costituzionale del giudice a quo, anche se riferito all'ultima parte del primo comma dell'art. 600, anziché al capoverso dell'art. 599, del quale per altro é cenno nella motivazione della ordinanza.

3. - La questione di legittimità costituzionale é, comunque, priva di fondamento, sia sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia sotto quello della violazione dell'art. 24.

Quanto al primo, basta considerare che la diversità di disciplina della consulenza tecnica nel procedimento speciale relativo alle cause per sinistri marittimi rispetto a quella dettata per il processo civile ordinario prescinde del tutto dalla considerazione delle condizioni soggettive individuali delle parti, ed é in funzione della specialità del detto procedimento, il quale, tra l'altro, é sempre preceduto da una istruzione preventiva per mezzo di inchiesta sommaria e, su istanza degli interessati o (ricorrendo determinate condizioni) anche d'ufficio, mediante inchiesta formale in contraddittorio delle parti (v. artt. 576 e seguenti e 601 cod. nav.). Per altro, nella stessa prospettazione dell'ordinanza di rimessione la violazione dell'art. 3 Cost. non é vista autonomamente, bensì con riguardo al pregiudizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Anche sotto questo secondo profilo la questione é tuttavia infondata.

Va anzitutto ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che il diritto di difesa non deve intendersi garantito dall'art. 24 Cost. in modo assoluto e indistinto, ma può essere regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purché vengano assicurati lo scopo e la funzione di tale diritto (sentenze n. 5 del 1965, n. 16 del 1970, n. 126 del 1971).

Ora il fatto che la disciplina in esame comporti la possibilità che il consulente tecnico, senza aver partecipato ad istruzione probatoria, fornisca al collegio il suo parere in camera di consiglio, sulle questioni di carattere tecnico, (senza che tuttavia sia presente nel momento della deliberazione della pronuncia del collegio), non importa alcuna menomazione del diritto di difesa delle parti. Queste, ai sensi degli artt. 197 e 201 cod. proc. civ., le cui disposizioni sono, come é pacifico, applicabili anche nelle cause per sinistri marittimi, hanno diritto, non solo ad essere presenti in camera di consiglio, ma anche a svolgervi le loro ragioni e le osservazioni sul predetto parere per mezzo dei difensori e dei propri consulenti tecnici.

Né rileva che le parti non abbiano diritto che la causa sia rimessa in fase istruttoria, e che, qualora il collegio non si avvalga del potere di farlo a norma dell'art. 599 cpv., resti preclusa la facoltà di chiedere nuovi mezzi di prova o di modificare le conclusioni già prese. Allorché il consulente tecnico non sia incaricato di svolgere alcuna indagine di fatto e si limiti a dare il suo parere in camera di consiglio sulla base degli accertamenti già acquisiti al processo, la sua funzione di ausiliare del giudice é certamente estranea alla istruzione probatoria, essendo diretta soltanto ad integrare le cognizioni scientifiche di carattere tecnico che siano necessarie per la valutazione da parte del giudice dei risultati delle indagini e quindi per la formazione del suo convincimento. Siffatto apporto, cui fa da contrappeso il diritto delle parti di fornire al giudice, per mezzo dei propri consulenti, elementi di convincimento in senso contrario, non aggiunge agli accertamenti di carattere probatorio alcun nuovo dato, cosicché non v'é alcuna ragione perché, a garanzia del diritto di difesa, sia successivamente ammessa la richiesta di nuovi mezzi di prova o la modificazione delle conclusioni.

Sotto questo profilo, nessuna differenza di trattamento si riscontra, per altro, rispetto a quello che si ha in ipotesi simili nel processo civile ordinario, ove si consideri che la giurisprudenza della Corte di cassazione é ferma nel ritenere che, qualora il collegio ritenga opportuno chiamare innanzi a sé il consulente per chiarimenti (e così anche nel caso in cui, in grado di appello, il collegio richieda chiarimenti al consulente di primo grado), non debba essere fissata una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il che é ulteriore conferma della non fondatezza della questione sollevata tanto con riferimento all'art. 3 quanto all'articolo 24 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 600, comma primo, ultima parte, del codice della navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 19 luglio 1971 della Corte d'appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1974.