Ordinanza n. 115 del 1974
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ORDINANZA N. 115

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Scaglione Nicola, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Olivo Rosario e Aiello Raffaele, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per l'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale).

Considerato che, con sentenza n. 76 del 1968, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 356, primo comma, del codice di procedura penale.

Rilevato altresì che il fondamento dell'impugnato art. 453, terzo comma, del codice di procedura penale poggia sugli stessi presupposti che stanno a base del disposto dell'art. 356 e che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 76 del 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1974.