Sentenza n.74 del 1974
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SENTENZA N. 74

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 28, ultima parte, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 (Norme sull'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1971 dal Consiglio di Stato - Sezione IV - sul ricorso di Messineo Vincenzo contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Visti gli atti di costituzione del Ministero dell'interno e di Messineo Vincenzo;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Giovanni Motzo, per il Messineo, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Antonino Terranova, per il Ministero dell'interno.

 

Ritenuto in fatto

 

A seguito di ricorso - proposto dal tenente colonnello di p.s. Vincenzo Messineo, avverso il provvedimento del Ministero dell'interno, che lo aveva escluso dalle aliquote degli ufficiali da valutare per l'avanzamento "per non aver compiuto il prescritto periodo di comando effettivo di reparto" l'adito Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, in accoglimento di eccezione del ricorrente, con ordinanza 7 maggio 1971 - ritenutane la rilevanza nel giudizio in corso e la non manifesta infondatezza - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 28, ultima parte, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 - ove, appunto, é previsto il "comando di reparto" quale condizione per l'ammissione alle procedure di avanzamento - dubitando che il sistema da tali norme apprestato (in considerazione, soprattutto, del fatto che é rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione il conferire o meno il comando anzidetto) violi i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza indicata ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si sono, in questo, costituiti il Ministero dell'interno ed il tenente colonnello Messineo.

I quali hanno, rispettivamente, concluso il primo, per la legittimità delle disposizioni impugnate ed, il secondo, nel senso, invece, della fondatezza della questione così come sollevata dal giudice a quo.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il prospettato quesito di costituzionalità investe - come in narrativa detto - gli artt. 27, comma primo, e 28, ultima parte, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, recante "Norme sull'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza"

La legittimità delle disposizioni sopraindicate viene, in particolare, in discussione - in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione - per la parte in cui esse pongono, tra i requisiti per l'ammissione del dipendente alle procedure di avanzamento, quello del compimento del prescritto periodo (nella specie di anno 2 ex tabella I n. 1 allig. legge citata) di comando effettivo di reparto.

Rileva il giudice a quo (e la considerazione é condivisa ed ampliata dalla parte privata nelle depositate memorie) che nessun obbligo é fatto all'Amministrazione di predisporre un sistema obiettivo di turni per il conferimento dei detti comandi a scadenze prestabilite.

E’ però il fatto che tale conferimento resti, in definitiva, "rimesso alla potestà latamente discrezionale della pubblica amministrazione" lascerebbe ipotizzare violazione del principio di uguaglianza (per l'evenienza che risultino in tal modo discriminati ufficiali aventi posizioni analoghe) ed, inoltre vulnerazione del principio di imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

2. - La questione é priva di fondamento.

Ed, invero - astrazione facendo dalla considerazione che la valutazione dell'idoneità del soggetto, che é alla base del conferimento del comando, evidentemente non potrebbe conciliarsi con un sistema di turni meccanicamente e rigidamente predisposto - resta l'ulteriore ed assorbente rilievo che la discrezionalità dell'Amministrazione (quale nella specie effettivamente ed opportunamente si rinviene) non é senza controlli né rimedi.

É fatta, invero, sempre salva, per l'interessato, la facoltà del ricorso al giudice amministrativo, ove sussistano posizioni analoghe con altri dipendenti, ovvero l'affidamento dell'incarico in concreto operato non risulti conforme a criteri di logica e buon amministrazione e, quindi, devi dal binario entro cui l'azione amministrativa costantemente é tenuta a rimanere orientata perché non ne resti interrotto l'imprescindibile collegamento con il pubblico interesse.

Nessuna violazione, pertanto sussiste dei precetti costituzionali sopra indicati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione sollevata con l'ordinanza 7 maggio 1971 del Consiglio di stato della legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 28, ultimo comma, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 (Norme sull'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1974.