Sentenza n.73 del 1974
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SENTENZA N. 73

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 (Disposizioni di attuazione e transitorie del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436), in relazione agli artt. 13, secondo comma, e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1971 dal pretore di Castelbaronia nel procedimento civile vertente tra Benincasa Tommaso e Cardone Antonio, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 29 gennaio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

In data 10 settembre 1971 Tommaso Benincasa offriva in vendita e consegnava ad Antonio Cardone un autoveicolo usato. Il successivo 23 settembre il Benincasa trasmetteva all'acquirente una dichiarazione unilaterale di vendita, a sua firma autenticata dal notaio, per fare annotare il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, ma il Cardone contestava la validità di detta dichiarazione eccependo che le trattative intercorse non potevano considerarsi definitive.

Il Benincasa allora citava in giudizio l'acquirente dinanzi al pretore di Castelbaronia per sentir dichiarare validi il contratto verbale di vendita e la relativa dichiarazione e ottenere, conseguentemente, il prezzo pattuito. Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, secondo capoverso (rectius secondo comma) e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, contenente la "disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico", nonché dell'art. 6 del r.d. 29 luglio I927, n. 1814, recante "disposizioni di attuazione e transitorie" del predetto r.d.l., per contrasto con gli artt. 76, 77 e 23 della Costituzione.

Con ordinanza 3 dicembre 1971 il pretore ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata detta eccezione "per le diverse conseguenze che derivano, nel caso concreto, dalla possibilità o meno di effettuare la trascrizione della dichiarazione unilaterale di avvenuta vendita al P.R.A.".

Sostiene il giudice a quo che la disposizione contenuta nell'art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927 - la quale richiede, ai fini dell'annotazione nel P.R.A. del trasferimento di proprietà di un autoveicolo venduto verbalmente, in luogo dell'atto scritto, una semplice dichiarazione con firma del venditore debitamente autenticata - non rientra nella delega conferita al Governo col r.d.l. n. 436 del 1927, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510. Gli artt. 13 e 30 del citato r.d.l., che rinviavano ad un regolamento di esecuzione la disciplina riguardante l'immatricolazione di veicolo nuovo e l'annotazione di trasferimento di un veicolo usato non avrebbero né autorizzato, né previsto la possibilità di sostituire, sia pure ai soli fini di iscrizione al P.R.A., il titolo costitutivo di acquisto o di trasferimento con una dichiarazione unilaterale del solo venditore, né avrebbero delegato al Governo la facoltà di conferire al notaio il potere - dovere di autenticare la sottoscrizione di un siffatto atto sostitutivo del contratto scritto.

Le norme deleganti, nonché l'art. 6 (rectius 13) del r.d. n. 1814, per la parte che riguarda la disciplina dell'iscrizione ed annotazione degli autoveicoli al P.R.A., sarebbero in contrasto, ad avviso del pretore, sia con l'art. 3, comma primo, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sia con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Osserva, infine, il pretore che l'attribuzione al notaio del potere di autentica delle firme sulla dichiarazione di vendita, fatta con regolamento al di fuori della delega, costituirebbe una prestazione imposta in contrasto con l'art. 23 Cost., a norma del quale non possono essere imposte prestazioni personali se non in base alla legge.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono costituite. Ha spiegato, invece, intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 18 febbraio 1972, l'Avvocatura ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tra i limiti delle deleghe legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione non era compresa la determinazione di principi e criteri direttivi oggi imposti dall'art. 76 Cost.; era, per contro, sufficiente l'esistenza di una legge di delegazione ed il rispetto delle limitazioni insite in questa. Sulla base di tali decisioni non fondata deve ritenersi la proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 30 del r.d.l. n. 436 del 1927.

Detto decreto, emanato in base all'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e quindi convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, attribuì all'Esecutivo il potere di emanare (art. 30) norme transitorie ed altre necessarie per l'esecuzione della disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, nonché norme (art. 13) concernenti l'iscrizione nel P.R.A. degli atti di acquisto e dei successivi trasferimenti di proprietà degli autoveicoli.

Vi era quindi una delega con la predeterminazione dei relativi limiti e, non richiedendosi l'indicazione di principi e criteri direttivi, non é ipotizzabile il ravvisato contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Del pari non ipotizzabile é il denunciato contrasto con l'art. 77 Cost. dell'art. 6 del r.d. n. 1814 del 1927 basato sulla pretesa inesistenza di una delega nei riguardi della previsione concernente l'iscrizione e l'annotazione degli autoveicoli al P.R.A. La delega conferita era molto ampia e rientrava sicuramente negli insindacabili poteri di scelta del Governo stabilire sulla base di quale documentazione, piuttosto che di un'altra, dovesse avvenire l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

Privo di fondamento, secondo l'Avvocatura, sarebbe infine, l'asserito contrasto dell'art. 6 del r.d. n. 1814 con l'art. 23 della Costituzione.

L'autentica da parte del notaio della firma apposta sulla dichiarazione di vendita non é assimilabile alla prestazione personale o patrimoniale prevista dal citato precetto costituzionale giacché l'attività notarile é retribuita secondo tariffa.

Ma a parte ciò non é esatta l'affermazione che la norma denunciata avrebbe natura regolamentare. Il r.d. n. 1814 é provvedimento delegato, emanato in base all'art. 30 del r.d.l. n. 436 del 1927 e all'art. 3 della legge n. 100 del 1926.

Trattasi pertanto di decreto avente forza di legge.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Castelbaronia si articola in due distinte proposizioni. Nella prima si afferma che la dichiarazione unilaterale di vendita, con firma del venditore autenticata dal notaio, richiesta dall'art. 6 (rectius: art. 13, ultimo comma) del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, ai fini dell'annotazione del trasferimento di proprietà di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.), non rientrerebbe nella delega conferita al Governo con gli artt. 13, secondo capoverso (rectius: secondo comma) e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, sicché le norme denunciate sarebbero in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Nella seconda si sostiene che il potere di autenticazione attribuito al notaio - anch'esso con norma regolamentare al di fuori della delega - costituirebbe prestazione imposta in violazione dell'art. 23 della Costituzione ai sensi del quale, invece, le prestazioni personali possono essere stabilite solo con legge.

2. - Non é dato alla Corte scendere all'esame delle dedotte eccezioni, giacché la soluzione delle stesse appare manifestamente irrilevante per la definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice a quo. I fatti di causa, desumibili dall'ordinanza, indicano che tal Benincasa Tommaso, ritenendo di aver concluso verbalmente con Cardone Antonio un contratto di vendita di un'autovettura usata, inviava al presunto acquirente la dichiarazione unilaterale relativa a detta vendita, con propria firma autenticata dal notaio, richiesta dal citato art. 13 del r.d. n. 1814 del 1927.

Il Cardone, dal canto suo, contestava che la vendita si fosse perfezionata, asserendo che l'auto gli era stata consegnata perché accertasse se era di suo gradimento prima del definitivo passaggio di proprietà e rifiutava pertanto di corrispondere il prezzo fissato nel corso delle trattative.

Ora é di tutta evidenza come l'oggetto della causa verta su un punto ben preciso: accertare se, in ordine al trasferimento di proprietà dell'autoveicolo, potesse considerarsi intervenuto l'incontro dei consensi delle parti, se cioè tra le stesse si fosse o non perfezionato il contratto verbale di vendita. Riguardo a tale specifico punto nessun rilievo e influenza può spiegare la dichiarazione unilaterale di vendita autenticata dal notaio, poiché la stessa non ha contenuto negoziale, essendo stata preordinata dalla legge unicamente come formalità necessaria - ove il contratto sia stato stipulato verbalmente - per ottenere l'annotazione dell'intervenuto passaggio di proprietà nel pubblico registro automobilistico.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma secondo, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, contenente "Disposizioni di attuazione e transitorie del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436", in relazione agli artt. 13, comma secondo, e 30 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico, sollevata dal pretore di Castelbaronia con ordinanza 3 dicembre 1971, in riferimento agli artt. 76, 77 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1974.