Sentenza n. 72 del 1974
 CONSULTA ONLINE 


 

SENTENZA N. 72

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul ricorso di Cimino Rosa contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 i1 Giudice relatore Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Rosa Cimino ha impugnato avanti la Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale (pensioni militari) - la nota 19 novembre 1960 con la quale il Ministero della difesa ha respinto l'istanza prodotta da essa Cimino intesa ad ottenere - in applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 12) - la pensione privilegiata indiretta già attribuita alla di lei defunta madre, Rosa Marante vedova Cimino, in dipendenza della morte per infermità dipendente da causa di servizio del figlio Nunzio, sergente in rafferma dell'esercito, avvenuta il 25 novembre 1930.

Con ordinanza 17 maggio 1971, la Corte dei conti - dopo aver premesso che non poteva riconoscersi alla ricorrente il diritto alla pensione privilegiata indiretta, già attribuita alla madre, in quanto la invocata legge n. 46 del 1958 attua il principio della esclusione tra soggetti appartenenti a categorie diverse (madre e sorella del militare deceduto), ha osservato che la legge 17 ottobre 1967, n. 974 ha esteso le disposizioni in materia di pensioni di guerra ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta od aggravata per causa di servizio, ma la ricorrente non può godere neppure di questo beneficio in quanto, secondo l'art. 2 della legge, le nuove disposizioni si applicano per "tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945" e, per quelli anteriori, limitatamente ai congiunti dei militari di leva, con esclusione cioè, come nella specie, dei congiunti dei militari di carriera.

Del secondo comma di detto art. 2, la difesa della Cimino ha eccepito però l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione stessa, ha accolto l'istanza.

Nel giudizio avanti questa Corte non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

La Corte dei conti denunzia, per violazione del principio di uguaglianza, l'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974, in quanto limita ai congiunti dei militari di leva la concessione della pensione privilegiata ordinaria secondo le norme sulle pensioni di guerra "per tutti gli eventi verificatisi antecedentemente alla cessazione della guerra 1940 - 1945", determinando un ingiustificato trattamento differenziato rispetto ai congiunti dei militari di carriera, ugualmente deceduti per causa di servizio.

La questione é fondata

Dopo aver attribuito ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, la pensione privilegiata ordinaria "nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (art. 1)", la legge n. 974 del 1967 ha stabilito che le nuove disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge e che esse si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945 (art. 2, comma primo). Il secondo comma dello stesso articolo, accogliendo un emendamento proposto in sede di discussione parlamentare, estende soltanto per i congiunti dei militari di leva l'applicabilità della nuova legge a "tutti gli eventi già verificatisi" cioè anche agli eventi antecedenti alla cessazione della guerra 1940 - 1945. Dall'esame dei due commi deriva quindi che, per gli eventi verificatisi dopo la guerra 1940 - 1945, i congiunti dei militari, sia di carriera che di leva, sono soggetti alla stessa disciplina, mentre, per gli eventi verificatisi in epoca precedente, essi hanno un trattamento differenziato, rispetto al quale non si rinviene alcuna giustificazione. Come bene osserva l'ordinanza di rimessione, trattasi in entrambi i casi di congiunti di militari deceduti nell'adempimento del proprio dovere, e quindi meritevoli della medesima considerazione. E la disparità di trattamento non fondata su presupposti logici ed obbiettivi, che ne giustifichino razionalmente l'adozione, importa l'illegittimità della norma.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940 - 1945.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1974.