Ordinanza n. 60 del 1974
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ORDINANZA N. 60

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1972 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mollo Andrea e Severino Rosa, iscritta al n.50 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe indicata é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che, con sentenza n. 99 del 1973, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della predetta disposizione "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe - dell'art. 27 del codice di procedura penale, già dichiarato (nei limiti sopra indicati) costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 99 del 27 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1974.