Sentenza n. 56 del 1974
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SENTENZA N. 56

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal tribunale di Benevento sull'incidente di esecuzione proposto da Grimaldi Alberto, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

 

Ritenuto in fatto

 

Con sentenza 20 ottobre 1972 il tribunale di Benevento assolveva Grimaldi Alberto, Pasolini Pier Paolo e Iannelli Salvatore - il primo produttore, il secondo regista del film "I racconti di Canterbury" ed il terzo gestore del cinema - teatro comunale di Benevento ove per la prima volta era stato proiettato detto film - dal delitto di spettacolo osceno previsto dall'art. 528 c.p. perché il fatto non costituisce reato e ordinava "la restituzione del film sequestrato agli aventi diritto", rilevando, però, nella parte motiva della decisione che il dissequestro non poteva essere immediato, così come richiesto, essendo la sentenza impugnabile.

Avverso questa parte della decisione gli interessati proponevano incidente di esecuzione con istanza del 23 ottobre 1972 insistendo sull'immediata attuazione dell'ordine di restituzione contenuto nel dispositivo della sentenza, ma il tribunale, con ordinanza 7 novembre 1972, dichiarava inammissibile l'istanza sul rilievo che la questione circa l'immediato dissequestro aveva già formato oggetto della precedente decisione e che sulla stessa - stante il principio del ne bis in idem - doveva ora pronunciarsi non più il giudice a quo, ma il giudice di appello dato che la sentenza era stata impugnata sia dagli imputati, sia dal procuratore generale della Corte di appello di Napoli.

Contro l'ordinanza suddetta gli imputati proponevano ricorso alla Corte di cassazione la quale con sentenza 21 dicembre 1972 annullava l'ordinanza impugnata e rinviava gli atti al tribunale per una nuova deliberazione osservando che erroneamente era stato richiamato il principio del ne bis in idem per dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione poiché sulla questione dell'immediato dissequestro del film non era stata emessa una decisione irrevocabile.

Con ordinanza 9 gennaio 1973 il tribunale - dopo aver osservato che il disposto dell'art. 576, terzo comma, c.p.p., ai sensi del quale a seguito della sentenza di proscioglimento é disposta l'immediata scarcerazione dell'imputato detenuto, deve trovare applicazione anche nel caso di sequestro di un film, giacché questo provvedimento comporta la privazione dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione - ordinava l'immediato dissequestro del film.

Su ricorso proposto dal procuratore della Repubblica di Benevento la Corte di cassazione con sentenza 2 aprile 1973 annullava senza rinvio, per violazione di legge, l'ordinanza 9 gennaio 1973 rilevando che la norma contenuta nell'art. 576, comma terzo, c.p.p. é disposizione di eccezione che trova applicazione solo in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale e che la questione della restituzione di un film sequestrato per oscenità, va, invece, risolta in base al coordinamento delle norme contenute negli artt. 240, primo capoverso, n. 2, c.p., 576, primo e terzo comma, e 622, primo, quarto e quinto comma, c.p.p., i quali non consentono la restituzione di cose sequestrate di cui debba ordinarsi la confisca in caso di condanna.

A seguito di detta decisione il procuratore della Repubblica di Benevento con proprio decreto del 4 aprile 1973 ordinava nuovamente il sequestro del film "I racconti di Canterbury" ed il Grimaldi, dal suo canto, con istanza del 7 aprile successivo, proponeva nuovo incidente di esecuzione eccependo la illegittimità costituzionale delle norme del codice di rito che non consentirebbero la restituzione del film dopo la sentenza di proscioglimento di primo grado.

L'eccezione veniva accolta dal tribunale di Benevento che con ordinanza 17 aprile 1973 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p. in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 della Costituzione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

 

Considerato in diritto

 

La questione sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 17 aprile 1973, emessa dal tribunale di Benevento nel procedimento incidentale di esecuzione penale promosso dal produttore del film "I racconti di Canterbury" con istanza 7 aprile stesso anno, riguarda l'art. 622 del codice di procedura penale ritenuto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost., nella parte in cui tale norma sembrerebbe richiedere in ogni caso, per il dissequestro dei corpi di reato, l'esistenza di una sentenza irrevocabile di proscioglimento senza far salvi i casi in cui il sequestro si traduca nella privazione o limitazione di fondamentali diritti di libertà garantiti dalla Costituzione.

Risulta dagli atti che con sentenza 20 ottobre 1972 il tribunale assolveva il produttore e il regista del film dall'imputazione di spettacolo osceno ai sensi dell'art.529, comma secondo, del codice penale.

Con istanza del successivo 23 ottobre gli interessati proponevano incidente di esecuzione per ottenere l'immediato dissequestro del film non disposto con la predetta sentenza. Con ordinanza 9 gennaio 1973 l'istanza veniva accolta sul rilievo che, nel caso di specie, dovessero trovare applicazione le norme contenute negli artt. 576, comma terzo, c.p.p. e 37 delle disposizioni di attuazione che impongono l'immediata scarcerazione degli imputati prosciolti con sentenza non definitiva. Contro l'ordinanza veniva proposto ricorso dal p.m. alla Corte di cassazione, la quale con sentenza 2 aprile 1973 annullava senza rinvio, per violazione di legge, la citata ordinanza di dissequestro immediato 9 gennaio 1973 del tribunale rilevando che, in tema di restituzione di un film sequestrato per oscenità, non potevano essere applicate le norme di eccezione relative a provvedimenti restrittivi della libertà personale, bensì le disposizioni di cui agli artt. 240 c.p., 576 e 622 c.p.p. le quali non consentono la restituzione di cose sequestrate di cui debba ordinarsi la confisca qualora in prosieguo di giudizio intervenga condanna.

Orbene é di tutta evidenza che, alla stregua delle indicate vicende processuali, la proposta questione di legittimità costituzionale non può allo stato trovare ingresso in questa sede.

Nel procedimento incidentale di esecuzione, avente ad oggetto la conservazione o meno del sequestro di un film prima di una definitiva sentenza di proscioglimento, é intervenuta una decisione irrevocabile della suprema Corte di cassazione. Per il principio della preclusione processuale di cui all'art. 90 c.p.p. - che opera anche in tema di procedimenti incidentali non poteva essere più riproposta nei medesimi termini, tra le stesse parti e dinanzi allo stesso giudice la questione già definitivamente discussa e risolta. L'eccezione di incostituzionalità, che avrebbe potuto essere correttamente sollevata dinanzi al tribunale o alla Corte di cassazione prima che sulla questione del dissequestro o non del film si fosse formato il giudicato, va perciò dichiarata inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 622 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 della Costituzione, con ordinanza l7 aprile 1973 del tribunale di Benevento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1974.