Ordinanza n. 50 del 1974
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ORDINANZA N. 50

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1972 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Quargnal Rodolfo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Rodolfo Quargnal nei confronti dell'INPS con atto di citazione del 31 gennaio 1972, il tribunale di Trieste, con ordinanza del 5 maggio 1972, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (che ha sostituito l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sostitutivo, a sua volta, dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite é il marito, la pensione di reversibilità é a questo corrisposta solo nel caso in cui lo stesso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del detto r.d.l. n. 636 del 1939;

che nel giudizio si é costituito l'INPS, il quale, dopo aver motivato per la non fondatezza della questione, ha chiesto l'emanazione di un provvedimento conforme a giustizia.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 201 del 1972, in riferimento all'art. 3 (nonché agli artt. 29, 37 e 38) della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 201 del 14 dicembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1974.