Ordinanza n. 49 del 1974
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ORDINANZA N. 49

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con il r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1971 dal pretore di Bitonto nel procedimento civile vertente tra Gaeta Angela Maria e Gaeta Giuseppe, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che il pretore di Bitonto, con ordinanza del 9 aprile 1971, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 58 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per l'attuazione del c.p.c.), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che dall'ordinanza di rimessione risulta che l'attrice ha eletto domicilio presso lo studio del suo procuratore costituito, studio sito in via Andrea da Bari n. 116, in Bari, città sede del tribunale nel cui circondario trovasi la pretura di Bitonto, presso la quale era in corso il giudizio di merito.

Considerato che il giudice a quo, nel caso di specie, avrebbe dovuto applicare non il mero citato art. 58, ma tale norma in correlazione al disposto degli artt. 10 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui, alla stregua dell'interpretazione della Cassazione, al procuratore costituito, avente domicilio dichiarato entro la circoscrizione del tribunale cui é assegnato, le comunicazioni e notificazioni necessarie non possono essere fatte presso la Cancelleria del giudice adito.

Rilevato che l'ordinanza di rimessione omette qualsiasi considerazione su tale aspetto della rilevanza sicché appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per un esame della rilevanza nei termini sopra prospettati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al pretore di Bitonto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1974.