Ordinanza n. 48 del 1974
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ORDINANZA N. 48

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), e delle successive leggi di proroga del regime vincolistico delle locazioni, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma e Mugnai Bruno, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Giuliano Bertuccelli, per l'Istituto case popolari di Roma, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Roma il 22 luglio 1971 nel corso di un procedimento civile tra lo IACP di Roma ed il sig. Mugnai Bruno é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, recante "Disposizione per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani" e di tutte le successive norme di proroga del regime vincolistico delle locazioni, fino a quella contenuta nell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, limitatamente alla mancata previsione da parte delle disposizioni anzidette della proroga della durata dei rapporti intercorrenti tra gli IACP ed i loro inquilini.

Considerato che la questione come sopra indicata muove da un'interpretazione largamente seguita in giurisprudenza, cui l'ordinanza mostra di aderire a sua volta, stando alla quale i rapporti tra gli IACP ed i loro inquilini sarebbero sottratti al regime vincolistico delle locazioni urbane;

che tale interpretazione si fonda essenzialmente sull'art. 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, che, nel suo primo comma, riservava ad apposita legge, da emanarsi, la disciplina (tra l'altro) degli anzidetti rapporti, ai quali frattanto, nel secondo comma, estendeva le sole disposizioni sugli sfratti contenute nel Cap. V della legge medesima e nella legislazione successiva;

che, dopo l'ordinanza di rimessione, il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, é intervenuto a dettare una organica disciplina dell'intera materia delle assegnazioni in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle ipotesi di decadenza dalle Stesse nonché di loro annullamento e revoca, per il venir meno nell'inquilino dei requisiti, accentuando gli aspetti pubblicistici delle precedenti disposizioni del t.u. r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, della legge 16 maggio 1956, n. 503, e del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, in ordine ai mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui gli IACP possono valersi per l'assolvimento dei loro compiti;

che il d.P.R. n. 1035 del 1972 potrebbe indurre a una diversa valutazione dei rapporti tra la legislazione vincolistica di diritto privato - la cui ritenuta inapplicabilità ai rapporti con gli IACP forma oggetto della proposta questione di legittimità costituzionale - e la speciale legislazione concernente l'edilizia residenziale pubblica anch'essa anteriormente in vigore, con particolare riguardo agli Istituti in parola;

che si rende pertanto necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione alla stregua della disciplina sopravvenuta e dei riflessi interpretativi della stessa su quella anteriore.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1974.