Sentenza n. 47 del 1974
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SENTENZA N. 47

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Baldini Giorgio Michele e Cerva Luciano, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

 

Ritenuto in fatto

 

Con l'ordinanza in epigrafe indicata é stata proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, dubitandosi che la limitazione (in detta norma contenuta) dell'appello (avverso sentenze istruttorie di proscioglimento per estinzione del reato) al solo Procuratore generale e Procuratore della Repubblica dia luogo, in favore del p.m., ad una situazione di ingiustificato privilegio, risolventesi in "violazione del diritto di difesa della parte contrapposta e, cioé, dell'imputato", al quale é concesso soltanto il ricorso per cassazione ex art. 190 cpv. del codice di procedura penale.

 

Considerato in diritto

 

Non é revocata in dubbio - nella prospettazione dello stesso giudice a quo - la logica rispondenza ed, anzi, l'implicazione dell'appello del p.m. (di cui all'art. 387 denunziato) nel "sistema" delle impugnazioni penali.

La denunzia della "disparità di posizione" tra imputato e p.m. (sul terreno dell'impugnazione avverso sentenze istruttorie di proscioglimento), sostanzialmente, pertanto, si traduce e converte in una censura di mancata estensione anche all'imputato del rimedio dell'appello anzidetto.

Epperò, tali essendo gli esatti termini del quesito di legittimità, ne discende, allora, l'irrilevanza nel giudizio a quo: atteso che - pur (eventualmente) accolta, nei sensi sopra indicati, la tesi dell'incostituzionalità - questa, evidentemente, non influirebbe sul provvedimento da adottare nel caso concreto, ove il giudice é tenuto a verificare l'ammissibilità di appello interposto soltanto dal p.m. e non anche dall'imputato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, promossa con ordinanza 24 aprile 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1974.