Ordinanza n.23 del 1974
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ORDINANZA N. 23

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1972 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gallerani Antonio ed altri, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Antonio Gallerani ed altri, con ordinanza 15 dicembre 1972 del tribunale di Ferrara, é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, nella parte in cui preclude al condannato a pena detentiva la possibilità di fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora egli abbia già ottenuto il beneficio per una condanna a pena detentiva contravvenzionale (arresto).

Considerato che, rispetto al medesimo art. 3 Cost., la questione é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973 di questa Corte;

che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1974.